In base al codice
dell'amministrazione digitale, per partecipare ad un concorso
pubblico basta inviare la "Pec" e non è necessaria la propria
firma in calce alla domanda. Lo ha stabilito una sentenza del
Tar della Liguria che ha accolto il ricorso di una candidata
esclusa da un concorso bandito dalla ASL 1 Imperiese.
La Asl ligure aveva motivato l'esclusione con il fatto che la
ricorrente non aveva apposto la propria firma in calce alla
domanda, diversamente da quanto previsto dal bando di concorso.
La Asl ha poi sostenuto che "anche le domande di partecipazione
trasmesse via Pec devono essere sottoscritte dal candidato a
pena di esclusione". La ricorrente aveva impugnato la delibera
della ASL 1 che l'aveva esclusa dal concorso per tre posti di
dirigente biologo.
"La tesi della ASL non può essere condivisa - spiega il Tar
nella sentenza -, perché secondo l'applicazione concreta del
"diritto all'uso delle tecnologie" nei rapporti tra privato e
Amministrazione sancito dal codice dell'amministrazione digitale
del codice è il privato a poter scegliere tra le diverse
modalità - tutte "valide" - mentre l'ente pubblico, dal canto
suo, non può arbitrariamente limitare il ricorso all'una o
all'altra di esse".
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