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Supplente in graduatoria anche con voto diploma falso

Sentenza Tar annulla esclusione decisa da Ufficio Scolastico

 Una maestra può essere riammessa nelle graduatorie provinciali di supplenza del personale docente anche se ha dichiarato un falso voto di diploma magistrale di 70/100 invece di riportare i voti per singole materie. Il Tar della Liguria ha accolto il ricorso della supplente e annullato la sua esclusione dalle graduatorie disposta dall'Ufficio scolastico regionale della Liguria, ambito di Genova.
    "L'esclusione era basata su norme ministeriali secondo cui "fatte salve le responsabilità penali, è escluso dalle graduatorie l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità" - spiega il Tar - Ciò dopo l'esito negativo delle verifiche effettuate dalla scuola sui voti del diploma triennale di scuola magistrale". La ricorrente aveva indicato una votazione di 70/100, "laddove il diploma non riporta la votazione complessiva, ma i voti per singole materie".
    "Nel caso di specie si dibatte soltanto dell'esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza per l'esistenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità sul titolo di accesso - sottolinea il Tar - La normativa non è intesa a sanzionare la falsità di dichiarazioni irrilevanti rispetto al conseguimento di un determinato beneficio (l'ammissione alla graduatoria). È pacifico e non contestato che la ricorrente fosse in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento, titolo prescritto per l'accesso alla graduatoria, mentre la oggettiva non corrispondenza del punteggio dichiarato rispetto a quello conseguito avrebbe giustificato - al più - la rideterminazione del punteggio e della posizione. Ma ciò va escluso: l'ordinanza ministeriale prevede che "qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti 8 punti". Nel caso in questione, il titolo riporta i voti in decimi per singole materie, ma non il punteggio finale in sessantesimi o in centesimi: "la falsa dichiarazione sarebbe risultata addirittura controproducente per la ricorrente, quindi va escluso il dolo, da qui l'illegittimità dell'esclusione dalle graduatorie provinciali". (ANSA).
   

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