Il Piano Casa approvato oggi dal
Consiglio regionale della Liguria consente l'ampliamento degli
edifici fino ad un massimo di 200 metri cubi (prima era di 170
metri cubi) sulla base delle volumetrie esistenti, non eccedenti
i 1500 metri cubi (sono previste quattro differenti fasce). Sono
previste premialità volumetriche, alcune delle quali sono state
inserite con emendamenti, in larga parte della maggioranza,
durante l'iter in commissione.
In caso di demolizione e ricostruzione di edifici
'incongrui' (art. 6 e 7), con un volumetria massima di 2500
metri cubi per quelli ad uso residenziale e 10.000 mc per quelli
a destinazione d'uso diversa da quella residenziale, la
percentuale di ampliamento del 35 per cento prevista per i
Comuni costieri, viene innalzata al 40 per cento nei Comuni
montani. Chi "trasferisce" un edificio esistente, sia di tipo
residenziale (art. 6) o per altra destinazione d'uso (art. 7),
da una area con criticità idrauliche e geologiche (aree
esondabili e frane) in un'area sicura, ha diritto ad un
incremento volumetrico pari al 50 per cento del volume
geometrico esistente nei Comuni costieri, mentre nei Comuni
montani la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 60
per cento.
Le pertinenze di edifici residenziali, staccate da questi e
con volumetria non superiore a 200 metri cubi, possono essere
ampliate restando tali oppure con mutamento d'uso nel limite di
60 metri cubi (un locale ad uso abitativo, ma non un'abitazione
autonoma).
Si prevedono premialità volumetriche a fronte dell'
adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica e
del conseguimento dei requisiti di rendimento energetico
prescritti per le nuove costruzioni.
Gli ampliamenti previsti all'art. 3 del "Piano casa" si
possono realizzare anche nell'ambito dei Parchi regionali e del
Parco nazionale delle Cinque Terre se tali ampliamenti sono
ammessi dalla rispettiva normativa del Parco, per cui per i
Parchi regionali si applica la normativa dei relativi Piani
mentre per il Parco nazionale delle Cinque Terre che è privo del
relativo Piano si applica la normativa edilizia prevista nel Dpr
istitutivo che consente tali interventi nell'ambito dei centri
urbani; per gli interventi di ampliamento non ammissibili in
base alla normativa dei Parchi è rimessa alla decisione di ogni
Ente Parco l'assunzione di specifica deliberazione di variante
al Piano del Parco e, comunque, previsto il nulla-osta da parte
dell'Ente Parco stesso per ogni singolo intervento e ogni
singola istanza dei cittadini che intendano applicare il Piano
casa.
I Comuni hanno facoltà, nei sessanta giorni successivi
all'approvazione della legge, di escludere parti del proprio
territorio dall'applicazione dell'art. 3 del Piano casa
concernente l'ampliamento degli edifici esistenti, sulla base
delle caratteristiche del loro territorio.
Per gli edifici rurali con destinazione non residenziale con
volumetria non superiore a 200 metri cubi, è consentito il
mutamento della destinazione d'uso per diventare abitazioni a
condizione che non vengano demoliti.
Si prevede un bonus di 15 metri cubi nel caso di ampliamenti
che prevedono la realizzazione di servizi igienici per disabili.
In tutti i casi, gli interventi ammessi dalla disciplina del
Piano casa operano in deroga ai piani urbanistici comunali, ma
devono essere conformi al Piano paesaggistico regionale, ai
Piani di Bacino, ai Piani dei Parchi, ai vincoli di tutela
ambientale e paesaggistica ed agli atti di programmazione
regionale in materia di commercio.
Il Piano Casa, inoltre, può essere applicato una sola volta
su ogni singolo fabbricato. Si applica anche sugli edifici
condonati e quindi oramai regolari a tutti gli effetti. Va
sottolineato che la demolizioni e la relativa ricostruzione di
un edificio è consentita, ovviamente, soltanto all'interno di un
medesimo Comune.
A seguito dell'emendamento presentato da Andrea Costa
l'incremento volumetrico aggiuntivo di un immobile, pari al 5
per cento, già previsto qualora contestualmente si attui anche
il ripristino di suolo agricolo, (l'area del terreno deve essere
pari almeno a dieci vuole la superficie lorda dell'immobile
ampliato), viene consentita purchè il terreno stesso si trovi
nel medesimo Comune dove è localizzato l'immobile, superando il
vincolo della normativa vigente che limitava le possibilità di
recupero del suolo agricolo entro un raggio di 200 metri
dell'immobile.
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