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Piano Casa Liguria: ecco cosa prevedono le nuove regole

Piano Casa Liguria

Piano Casa Liguria: ecco cosa prevedono le nuove regole

GENOVA, 17 dicembre 2015, 17:01

Redazione ANSA

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Il Piano Casa approvato oggi dal Consiglio regionale della Liguria consente l'ampliamento degli edifici fino ad un massimo di 200 metri cubi (prima era di 170 metri cubi) sulla base delle volumetrie esistenti, non eccedenti i 1500 metri cubi (sono previste quattro differenti fasce). Sono previste premialità volumetriche, alcune delle quali sono state inserite con emendamenti, in larga parte della maggioranza, durante l'iter in commissione.
    In caso di demolizione e ricostruzione di edifici 'incongrui' (art. 6 e 7), con un volumetria massima di 2500 metri cubi per quelli ad uso residenziale e 10.000 mc per quelli a destinazione d'uso diversa da quella residenziale, la percentuale di ampliamento del 35 per cento prevista per i Comuni costieri, viene innalzata al 40 per cento nei Comuni montani. Chi "trasferisce" un edificio esistente, sia di tipo residenziale (art. 6) o per altra destinazione d'uso (art. 7), da una area con criticità idrauliche e geologiche (aree esondabili e frane) in un'area sicura, ha diritto ad un incremento volumetrico pari al 50 per cento del volume geometrico esistente nei Comuni costieri, mentre nei Comuni montani la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 60 per cento.
    Le pertinenze di edifici residenziali, staccate da questi e con volumetria non superiore a 200 metri cubi, possono essere ampliate restando tali oppure con mutamento d'uso nel limite di 60 metri cubi (un locale ad uso abitativo, ma non un'abitazione autonoma).
    Si prevedono premialità volumetriche a fronte dell' adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica e del conseguimento dei requisiti di rendimento energetico prescritti per le nuove costruzioni.
    Gli ampliamenti previsti all'art. 3 del "Piano casa" si possono realizzare anche nell'ambito dei Parchi regionali e del Parco nazionale delle Cinque Terre se tali ampliamenti sono ammessi dalla rispettiva normativa del Parco, per cui per i Parchi regionali si applica la normativa dei relativi Piani mentre per il Parco nazionale delle Cinque Terre che è privo del relativo Piano si applica la normativa edilizia prevista nel Dpr istitutivo che consente tali interventi nell'ambito dei centri urbani; per gli interventi di ampliamento non ammissibili in base alla normativa dei Parchi è rimessa alla decisione di ogni Ente Parco l'assunzione di specifica deliberazione di variante al Piano del Parco e, comunque, previsto il nulla-osta da parte dell'Ente Parco stesso per ogni singolo intervento e ogni singola istanza dei cittadini che intendano applicare il Piano casa.
    I Comuni hanno facoltà, nei sessanta giorni successivi all'approvazione della legge, di escludere parti del proprio territorio dall'applicazione dell'art. 3 del Piano casa concernente l'ampliamento degli edifici esistenti, sulla base delle caratteristiche del loro territorio.
    Per gli edifici rurali con destinazione non residenziale con volumetria non superiore a 200 metri cubi, è consentito il mutamento della destinazione d'uso per diventare abitazioni a condizione che non vengano demoliti.
    Si prevede un bonus di 15 metri cubi nel caso di ampliamenti che prevedono la realizzazione di servizi igienici per disabili.
    In tutti i casi, gli interventi ammessi dalla disciplina del Piano casa operano in deroga ai piani urbanistici comunali, ma devono essere conformi al Piano paesaggistico regionale, ai Piani di Bacino, ai Piani dei Parchi, ai vincoli di tutela ambientale e paesaggistica ed agli atti di programmazione regionale in materia di commercio.
    Il Piano Casa, inoltre, può essere applicato una sola volta su ogni singolo fabbricato. Si applica anche sugli edifici condonati e quindi oramai regolari a tutti gli effetti. Va sottolineato che la demolizioni e la relativa ricostruzione di un edificio è consentita, ovviamente, soltanto all'interno di un medesimo Comune.
    A seguito dell'emendamento presentato da Andrea Costa l'incremento volumetrico aggiuntivo di un immobile, pari al 5 per cento, già previsto qualora contestualmente si attui anche il ripristino di suolo agricolo, (l'area del terreno deve essere pari almeno a dieci vuole la superficie lorda dell'immobile ampliato), viene consentita purchè il terreno stesso si trovi nel medesimo Comune dove è localizzato l'immobile, superando il vincolo della normativa vigente che limitava le possibilità di recupero del suolo agricolo entro un raggio di 200 metri dell'immobile.
   

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