La sorte del processo per l'omicidio
di Giulio Regeni, che vede imputati quattro 007 egiziani per il
rapimento, la tortura e l'uccisione del giovane ricercatore
friulano nel 2016 al Cairo, è da oggi nelle mani della Corte
costituzionale. I giudici riuniti in camera di consiglio hanno
cominciato l'esame della questione sollevata dal tribunale sulla
costituzionalità dell'articolo 420 bis del codice di procedura
penale, nella nuova formulazione frutto della riforma Cartabia.
Articolo che per il gup Roberto Ranazzi e per i pm della
capitale, è illegittimo nella misura in cui non consente il
processo in contumacia quando è provato che l'assenza degli
imputati sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al
rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o
di residenza.
Le autorità egiziane, a partire dalla procura generale del
Cairo, non hanno mai veramente collaborato con i magistrati
italiani ma hanno fatto muro alle loro richieste, rifiutandosi
di dare gli indirizzi degli imputati, necessari per poter
procedere alla notifica degli atti processuali, anche quando i
recapiti sono stati chiesti per via diplomatica. Comportamento è
la causa dello stallo del processo, che ora si potrebbe
celebrare solo se la Consulta accogliesse l'eccezione dei
magistrati romani, modificando con il suo intervento la norma
con cui l'Italia ha inteso adeguarsi alla giurisprudenza della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
della Cassazione.
Terminata nel primo pomeriggio, la camera di consiglio dei
giudici costituzionali è stata aggiornata ai prossimi giorni per
la decisione. Tre le strade possibili, come spiega il presidente
emerito della Corte Giovanni Maria Flick: "La Corte può ritenere
fondata l'eccezione e accoglierla in base a una valutazione
degli alti principi costituzionali che gestiscono la figura del
giusto processo oppure ha la possibilità di ritenerla infondata
o manifestamente infondata e motiverà le ragioni per cui lo ha
fatto sia nell'uno sia nell'altro caso. Oppure, ancora, può
dichiarare l'eccezione inammissibile nella misura in cui non
ritenga che possa essere suo compito eliminare situazioni che
richiedono un intervento legislativo".
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