Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Corte Ue, no a rimpatri rifugiati in Paesi d'origine

Corte Ue, no a rimpatri rifugiati in Paesi d'origine

Anche nel caso di revoca o di rifiuto status

14 maggio 2019, 17:17

Redazione ANSA

ANSACheck

Rifugiati: Corte Ue, no a rimpatri in Paesi d 'origine - RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES - In base al diritto europeo, un rifugiato in fuga da un Paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel sopracitato Paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. E' quanto ha chiarito la Corte di giustizia Ue in una sentenza pubblicata oggi.

I giudici della Corte sono stati chiamati a pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni della direttiva Ue sui rifugiati con quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra dai colleghi di Belgio e Repubblica Ceca in seguito ai ricorsi presentati da un ivoriano, un congolose e un ceceno a cui è stato revocato o rifiutato lo status di rifugiato per gravi motivi. Una fattispecie prevista dalla stessa Convenzione di Ginevra.

In base alle norme vigenti, secondo la sentenza odierna della Corte, "fintanto che il cittadino di un Paese extra-Ue o un apolide abbia fondato timore di essere perseguitato nel suo Paese d'origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia stato formalmente riconosciuto". Fatta questa premessa, la Corte ha stabilito che la direttiva europea va "interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue" che "escludono la possibilità di un respingimento" verso Paesi a rischio. La stessa Carta, hanno ricordato i giudici comunitari, "vieta infatti in termini categorici la tortura nonchè pene e trattamenti inumani e degradanti a prescindere dal comportamento dell'interessato e l'allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tale genere". In altre parole, secondo le delucidazioni fornire dagli addetti ai lavori, la sentenza della Corte ha stabilito che il diritto Ue dà ai rifugiati una protezione maggiore di quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra stabilendo che, anche nel caso di rifiuto o ritiro dello status di rifugiato per gravi e validi motivi, costui non può essere rimandato nel Paese d'origine. Spetta poi alla magistratura nazionale stabilire se l'interessato è da considerarsi o meno un clandestino con tutte le implicazioni connesse a questo status.

 

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza

ANSA Corporate

Se è una notizia,
è un’ANSA.

Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.