Il Consorzio della Dop del Parmigiano Reggiano vince una battaglia nei confronti del ministero della Salute: il lisozima presente nel Grana Padano Dop non può essere qualificato come coadiuvante tecnologico ma resta un additivo conservante del prodotto. È quanto scaturisce dalla sentenza del Tar del Lazio che ieri ha dato ragione al Parmigiano per il ricorso che aveva presentato nel 2018 nei confronti di una circolare del Ministero.
Questa circolare, spiega il Consorzio del Parmigiano, stabiliva che il lisozima (un particolare enzima con attività battericida, ndr) presente nel Grana Padano Dop (che dev'essere stagionato per un minimo di nove mesi), potesse essere considerato un coadiuvante tecnologico e non un additivo conservante, consentendo così anche a questo formaggio di riportare in etichetta la dicitura "senza conservanti". La circolare del ministero in pratica modificava l'elenco degli addittivi alimentari considerati tali dalla normativa Ue. Per il Tar del Lazio questa deroga - circoscritta al caso specifico del Grana - non trova invece fondamento normativo in sede comunitaria e anzi contrasta con il principio di sicurezza alimentare tutelato a livello comunitario. Ne consegue che la competenza al riguardo della sicurezza alimentare deve ritenersi radicata comunque presso le istituzioni comunitarie dell'Ue per le quali il lisozima si inquadra come additivo alimentare per qualsiasi formaggio nella cui produzione venga utilizzato.
Il Parmigiano reggiano, sottolinea il Consorzio, che per disciplinare non usa alcun tipo di conservante, lisozima compreso, "è un formaggio indiscutibilmente senza conservanti".
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