La copertura assicurativa dell'auto
copre i danni causati a terzi anche in caso di incidente in
un'area carrabile privata aperta al traffico pubblico priva di
particolari limitazioni di accesso. A ricordare quest'importante
principio è stata la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione
con la sentenza 29016 del 22 luglio 2022.
Nel commentare gli effetti del pronunciamento, gli esperti del
periodico All-In Giuridica del gruppo Seac evidenziano: l'azione
diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è
ammessa quando l'incidente sia avvenuto su strade o aree a uso
pubblico oppure su aree ad esse equiparate. Si intendono, così,
quelle arterie che, seppur di proprietà privata, siano
accessibili a una molteplicità indifferenziata di persone.
Nel caso in oggetto un automobilista piemontese si era visto
rigettare in due gradi di giudizio la richiesta di risarcimento
nei confronti della propria compagnia assicurativa per un
incidente provocato in un cortile. Il Giudice di Pace di
Pinerolo prima e il Tribunale di Torino poi lo avevano
condannato alla rifusione diretta.
Rifacendosi a precedenti pronunciamenti, nella sentenza gli
Ermellini ricordano: "questa Corte Suprema ha più volte
stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un
incidente da circolazione di veicoli, non è di per sé
incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di
uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità
dell'azione diretta", nei confronti dell'assicurazione. Per i
giudici, quindi, "è indifferente la natura pubblica o privata
dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto
l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura
dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone,
e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte
del pubblico".
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