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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Elenco venditori, la struttura del decreto e le richieste del Garante Privacy

Il testo di 11 articoli all’esame del CdS. Accolte osservazioni su sanzioni, ma l’Authority vuole dare un parere anche sul provvedimento direttoriale di attuazione. Intanto, Arera si muove su campagna comunicazione (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Un testo di 11 articoli, che dovrà essere attuato tramite un successivo provvedimento direttoriale volto a individuare i documenti richiesti per l’iscrizione, le modalità per lo scambio informativo relativo all'applicazione delle sanzioni, i criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli, nonché le informazioni fornite dalle imprese di vendita rese pubbliche nell’elenco.


Parliamo dell’atteso decreto che istituisce l’Elenco dei soggetti ammessi alla vendita di energia elettrica. In attesa del via libera del Consiglio di Stato, dal parere del Garante della privacy rilasciato lo scorso 11 febbraio è possibile ricostruire la struttura e diversi contenuti del documento.

L’Authority si sofferma ovviamente sugli aspetti che più la riguardano, in particolare le modalità di esclusione dei venditori dall’Elenco a seguito di sanzioni “gravi e derivanti da provvedimenti definitivi e non più impugnabili” inflitte dal Garante. Quest’ultimo dà il proprio benestare al contenuto del provvedimento ma chiede di poter esprimere un parere anche sul successivo decreto direttoriale.

La struttura del decreto
L’articolo 2 dello schema istituisce presso il ministero dello Sviluppo economico (ma ora la competenza sull’energia è passata al Mite, ndr) l'elenco nel quale “sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali e sono escluse le imprese che forniscono il servizio di tutela in via esclusiva e senza aver costituito apposite società di vendita”.

Il provvedimento individua, poi, i requisiti di natura giuridica, finanziaria e tecnica (artt. 3 e 5) nonché di onorabilità (art. 4) che i soggetti devono possedere per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco.

Gli articoli 6 e 7 definiscono la procedura da seguire per l’iscrizione, l’eventuale rigetto dell’istanza e le modalità per una sua regolarizzazione, sia con riferimento alle nuove imprese di vendita che rispetto a quelle già in esercizio.

L’articolo 8 disciplina le comunicazioni cui sono tenute le imprese verso il ministero ai fini della permanenza nell'Elenco in relazione ai requisiti posseduti, mentre l’articolo 9 individua le cause di esclusione, fra le quali risulta, come detto, anche l’irrogazione “da parte delle competenti autorità ed amministrazioni (Arera, Agcm e il Garante, nonché l’Agenzia delle entrate), di sanzioni per violazioni e condotte irregolari poste in essere dalle imprese nell'attività di vendita di energia elettrica”. Sotto questo profilo, tali autorità hanno l’obbligo di segnalare al ministero “le sanzioni gravi e derivanti da provvedimenti definitivi e non più impugnabili”.

L’articolo 10 disciplina i controlli effettuati dal ministero a tutela dei clienti. Oltre ad un costante aggiornamento dell'elenco venditori, il dicastero “effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese”, e “sul rispetto dei requisiti previsti dal regolamento ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco”. I controlli vertono in particolare “sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla verifica dei requisiti di onorabilità, che potrà essere effettuata anche mediante acquisizione del pertinente certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti interessati”.

Il comma 4 dell’articolo 10 si propone di disciplinare il conseguente trattamento di “dati giudiziari”, prevedendo che venga “effettuato nel rispetto di garanzie volte ad assicurare i diritti e le libertà degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto del Ministro della giustizia” ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 2, del Codice. I dati dovranno essere conservati per “un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità previste dal regolamento e cancellati alla scadenza del termine”. Nel medesimo articolo viene inoltre previsto che il titolare del trattamento consenta l’accesso ai dati “solo ai soggetti specificamente autorizzati (art. 29 del Regolamento) e che verifichi periodicamente l'adeguatezza, pertinenza e necessità dei dati, nonché l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti”.

Infine l’articolo 11, rimanda al già citato provvedimento direttoriale.

Le considerazioni del Garante
L’Authority ricorda che il testo è frutto di “una fase di confronto avviata nel maggio 2020 con la costituzione di un tavolo di lavoro” e “tiene conto di gran parte delle indicazioni” rese dal Garante stesso.

In particolare, diversamente da quanto è previsto rispetto ad altre Autorità, non si è ritenuto opportuno individuare una “soglia” in termini di percentuale del massimo edittale, al superamento della quale far corrispondere l’obbligo di comunicazione della sanzione al ministero. Ciò “in ragione delle peculiarità che contraddistinguono il procedimento sanzionatorio innanzi al Garante”.

Sempre rispetto al procedimento di esclusione dall’elenco, l’articolo 9, comma 4, lett. c), dello schema dispone che non sono oggetto di segnalazione al ministero le condotte irregolari per le quali il Garante “abbia definito il relativo procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e la sanzione irrogata sia inferiore al 25% del massimo edittale”. La disposizione è volta ad escludere dall’obbligo di comunicazione le sanzioni irrogate all’esito di procedimenti aventi, in qualche modo, natura di “conciliazione” e tiene conto del fatto che il procedimento definito in forma agevolata è subordinato all’obbligo, posto in capo al trasgressore, di “adempiere in tempi rapidi alle prescrizioni impartite dal Garante e, quindi, di rimuovere tempestivamente le condizioni di illiceità del trattamento”.

“Considerato questo aspetto – rimarca l’Authority- si è ritenuto che un generale obbligo di segnalazione potesse comportare il rischio di avviare il procedimento di esclusione dall’elenco venditori (procedimento particolarmente afflittivo) nei confronti di un titolare che, di fatto, ha già adottato tutte le misure prescritte dal Garante”. Tuttavia, poiché la definizione agevolata non fa venire meno il concetto di “gravità” della sanzione, è stata individuata la soglia del 25% del massimo edittale.

Come detto, l’Authority esprime parere favorevole a condizione che all’art 11 si preveda “espressamente l’acquisizione del parere del Garante” sul decreto direttoriale. Ciò in quanto con tale atto “dovranno essere stabiliti i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco e dei documenti allegati, le modalità per lo scambio delle informazioni relative alle sanzioni tra il Ministero e (anche) l’Autorità, oltre che individuati i criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli, anche sui requisiti di onorabilità, e le informazioni rese pubbliche nell’elenco” Aspetti “aventi un forte impatto sulla protezione dei dati”, sottolinea il Garante.

Parte la campagna di comunicazione per il fine tutela
Intanto, da segnalare che nella riunione di martedì 6 l’Arera ha approvato la delibera 140/2021 (non ancora pubblicata) contenente le “iniziative di comunicazione in osservanza del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020, Mercato libero dell'energia elettrica. Schema ingresso consapevole dei clienti finali”.

Si tratta in sostanza dell’attesa campagna di comunicazione ai cittadini in vista del fine tutela, già operativo per le piccole imprese e rinviato al 1° gennaio 2023 per domestici e micro-imprese.