Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Tremonti ambiente, il CdS rimanda la questione al Tar

I giudici di primo grado dovranno pronunciarsi sull’istanza cautelare anche in pendenza del regolamento di giurisdizione. Ma la scadenza per la scelta tra agevolazioni e conto energia era il 30 giugno (articolo di Quotidiano Energia)

Non tutto sembra ancora perduto per i moltissimi operatori del fotovoltaico costretti a scegliere tra le agevolazioni fiscali della Tremonti ambiente e gli incentivi dei conti energia.


Il CdS ha infatti accolto parzialmente l’appello di Glp Energia contro l’ordinanza con cui il Tar Lazio ha sospeso il giudizio in attesa che la Cassazione si pronunci sul regolamento di giurisdizione.

Secondo il Consiglio, infatti, “non è processualmente preclusa al giudice amministrativo la decisione sulla tutela cautelare richiesta, quand’anche questi disponga – come nel caso di specie – la sospensione del processo; è infatti sufficiente, a tal fine, che sussistano elementi idonei a ritenere non escludibile a priori, da parte del giudice, la propria giurisdizione”.

Considerato che nel caso in esame il Tar ha ritenuto l’eccezione di difetto di giurisdizione non già manifestamente fondata bensì “non manifestamente infondata”, prosegue il CdS, “il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente sull’istanza cautelare” volta a sospendere i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Naturalmente non si può escludere che il Tribunale rigetti l’istanza rilevando la possibile carenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, data l’assenza di sopravvenuti provvedimenti sanzionatori del Gse. La speranza dei ricorrenti è però che il Collegio rimetta la questione alla Corte Costituzionale già all’esito della camera di consiglio.

Come noto, la scadenza per scegliere se restituire le agevolazioni della Tremonti Ambiente o sottostare a una decurtazione degli incentivi era il 30 giugno. E per chi ha aderito senza specificare la non acquiescenza le speranze sembrano comunque svanite.