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Responsabilità Editoriale Gruppo Italia Energia

Garanzie elettriche, ecco le nuove regole Arera

Al via da gennaio 2021 la riduzione dell’esposizione dei distributori e degli importi a carico dei venditori. Accolte alcune richieste (in particolare su tempi sollecito). La querelle sugli oneri (articolo di Quotidiano Energia)

Quotidiano Energia - Al termine di una consultazione non priva di dibattiti con gli operatori (in particolare sul nodo oneri), l’Arera vara la delibera 261/2020 che modifica il “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica” riducendo a 4 mesi l’esposizione dei distributori tramite la contrazione delle tempistiche di risoluzione contrattuale e conseguentemente l’ammontare delle garanzie a carico dei venditori (-29%).


Rispetto al dco 530/2019, l’Autorità ha tenuto conto di alcune osservazioni giunte dai soggetti partecipanti (quattordici, di cui dieci tra venditori e distributori e quattro da associazioni).

Le nuove disposizioni
In particolare, a fronte dell’eliminazione del sollecito, i tempi per la diffida a disposizione dell’impresa distributrice sono stati ridotti da 7 a 4 giorni lavorativi e non più a uno come proposto in consultazione, in modo tale che i distributori “abbiano a disposizione un periodo sufficiente a garantire la corretta gestione e la verifica dei pagamenti”.

Di conseguenza, tenendo conto anche della modifica del processo di risoluzione dei contratti di cui alla delibera 37/2020, viene ridotto l’importo per accedere alla rete in caso di ricorso alle forme di garanzia tradizionali o di parent company guarantee (importo Gar) a un ammontare pari alla stima di 2 mesi di erogazione del servizio per ciascuno dei punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto, diminuito del 4,9% con riferimento ai soli oneri di sistema.

Ridimensionato anche il livello massimo della garanzia (Garmax) nel caso l’utente risulti non regolare nei pagamenti, a un importo pari alla stima di 4 mesi di erogazione del servizio.

L’utente è tenuto all’adeguamento periodico (trimestrale) delle garanzie se il livello rispetto a quelle già prestate supera determinate soglie: 10% per gli UdT con Gar superiore a 10 mln €, 15% con Gar tra 1,5 e 10 mln €, 20% con Gar inferiore a 1,5 mln.

Prevista una nuova procedura di adeguamento delle garanzie in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola fattura (qualora la garanzia risulti sottodimensionata). L’adeguamento per aumento rilevante dell’esposizione è richiesto quando il livello di garanzie rispetto a quelle già prestate risulti appunto “rilevante”, ossia quando il valore del Gar aumenta in un singolo mese di un ammontare pari almeno alla metà della rispettiva soglia di adeguamento periodico (5% per gli UdT con Gar superiore a 10 mln €, 7,5% con Gar tra 1,5 e 10 mln €, 10% con Gar inferiore a 1,5 mln).

Per gli utenti del trasporto regolari nei pagamenti per 6 mesi consecutivi, il Codice di rete ammette come forma di garanzia il rating creditizio. Anche con il ricorso al rating, in caso di aumento rilevante dell’esposizione gli utenti sono tenuti a fornire una garanzia tradizionale con riferimento alla quota relativa ai nuovi punti di prelievo acquisiti (GARNewPOD).

Sono ammesse le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia e che detenga al contempo uno specifico giudizio di rating creditizio.

Con riferimento alla regolarità dei pagamenti, l’Autorità chiarisce che questa è verificata con esclusivo riferimento alle fatture di ciclo e di rettifica. Inoltre, il distributore non dovrà tenere conto dei pagamenti delle fatture per le quali la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per i rispettivi importi) sia inferiore a 4,5 giorni.

Nel corso della consultazione è emersa anche la necessità che ogni utente del  trasporto indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a disposizione delle imprese distributrici e a cui far pervenire tutte le comunicazioni circa la gestione dei pagamenti e delle garanzie.

Le nuove disposizioni partono dal 1° gennaio 2021 e con riferimento alle fatture di trasporto con termine di scadenza di pagamento nel mese di gennaio 2021.

La querelle sugli oneri
Come detto, se “la maggioranza dei soggetti che hanno presentato le loro osservazioni condividono sia la finalità che gli orientamenti” del dco 530, “due operatori e un’associazione” hanno invece criticato l’impostazione generale del documento “in quanto presuppone l’obbligo, in capo all’utente del trasporto di corrispondere all’impresa distributrice gli oneri generali di sistema da questa fatturati e non solo quelli effettivamente incassati presso i propri clienti finali”.

Il tutto si rifà ovviamente alle ben note sentenze della giustizia amministrativa, ma l’Arera ribatte che “il contenzioso che si è formato sul Codice tipo in tema di oneri generali di sistema ha riguardato solo il dimensionamento delle garanzie previste rispetto alle obbligazioni di pagamento degli utenti del trasporto e la connessa disciplina della risoluzione del contratto in caso di inadempimento rispetto a tali obblighi di dimensionamento”. Mentre “sono rimaste estranee al contenzioso (e quindi al perimetro delle pronunce) le modalità di esazione degli oneri”.

Anzi, aggiunge il Regolatore, è stata ritenuta “legittima la regolazione dell’Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l’obbligo di fatturare e la responsabilità di riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali”.

Gli aspetti relativi agli oneri, conclude l’Arera, “saranno affrontati in via definitiva col provvedimento che sarà adottato in esito al procedimento” avviato con la delibera 109/2017. E “a quest’ultimo riguardo, non pare inutile ricordare che, nell’ambito di tale procedimento, esteso dalla deliberazione 430/2018/R/EEL, l’Autorità ha anche istituito un apposito tavolo tecnico”.