"Alla cosiddetta movida, pur
gravosa per i residenti, corrisponde solitamente l'incremento
del valore economico degli immobili stessi in virtù del
prestigio della zona e del quartiere in cui sono situati". Lo
scrive la Corte di Appello di Napoli nella sentenza con la quale
ha parzialmente respinto il ricorso presentato da una coppia
napoletana residente in una delle strade del capoluogo
partenopeo particolarmente rumorose la notte a causa dell'alta
concentrazione di bar, ristoranti e pub.
La coppia si è vista respingere il ricorso presentato nei
confronti del proprietario dell'immobile che ospita il locale e
invece accogliere quello contro il gestore del bar che già
all'esito del primo grado aveva chiuso i battenti.
In sostanza, per l'avvocato Gennaro Esposito, che difende la
coppia, "le decisioni del Tribunale prima e della Corte di
Appello poi mostrano un'ipotesi di negata giustizia", se
puniscono solo il gestore e non il proprietario del locale che
ospita l'esercizio commerciale: "Già mi è capitato - sottolinea
- di dover ripresentare una domanda cautelare per disturbo
acustico proveniente da un medesimo immobile nel quale si sono
avvicendati i gestori. Quest'ultimi, poi, spesso sono delle
società che dopo i danni possono sparire facilmente". "Al Nord -
ricorda l'avvocato Esposito - le pronunce dei giudici tendono
proprio a evitare di rendere le sentenze inutili e proprio per
questo motivo condannano anche i proprietari. Sono loro che
ricoprono la posizione di garanzia - sottolinea - e che sono
obbligati a vigilare sul corretto utilizzo dell'immobile degli
affittuari".
I giudici napoletani hanno riconosciuto la sussistenza del
danno morale e biologico subìto dalla coppia; è stato imposto
alla società che gestisce il bar il risarcimento dei danni
morali e biologici per quattro anni, oltre che il
ridimensionamento dell'impianto acustico e la coibentazione
delle mura. Ma quella società non esiste più e quindi nessuno
pagherà. Non solo. Permane il rischio che ne subentri un'altra
che si possa comportare come la precedente.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA