Il Tribunale di Chieti, con la
decisione del giudice Ilaria Prozzo, "ribadisce per l'ennesima
volta il diritto alle cure per bambini e per persone con
autismo, richiamando nell'articolata ordinanza la Sentenza del
Tribunale di Vasto n. 62 del 2020, sempre conseguita dalla
nostra Associazione a seguito di un ricorso sul 'merito' da
parte della Asl Lanciano Vasto Chieti". E' quanto rendono noto
Dario Verzulli e Gianni Legnini, rispettivamente presidente e
legale di fiducia dell'associazione Autismo Abruzzo, in
relazione a prestazioni richieste per una bambina e mai erogate
dalla Asl. "La minore è stata autorizzata al trattamento
ambulatoriale dedicato per autismo dall'Unità di Valutazione
Multidimensionale della Asl 2 di Lanciano Vasto Chieti, sicché
del tutto ingiustificata è la mancata erogazione del trattamento
terapeutico" recita l'ordinanza. In particolare, sottolinea
Verzulli sintetizzando il contenuto, "non può ritenersi
sufficiente l'aver individuato una struttura accreditata presso
la quale la bambina è stata collocata in lista di attesa,
essendo invece necessaria l'effettiva presa in carico della
minore e l'effettiva somministrazione della terapia prescritta
dall'UVM".
La Asl, ricorda ancora il presidente di Autismo Abruzzo, "non
solo deve individuare strutture accreditate con competenze
specifiche sui disturbi dello spettro autistico, stipulando
apposite convenzioni, ma deve garantire che tali strutture
eroghino effettivamente i trattamenti con la presa in carico dei
minori, altrimenti l'ammissione al trattamento finirebbe per
essere una mera formalità che non assicura al minore disabile
alcuna effettiva assistenza".
"Sebbene, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo
discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi
richiede una prestazione sia il rapporto costi-benefici che tale
richiesta comporta, nei casi in cui sia indubbia l'esistenza di
una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per la
salute, superabile solo con cure tempestive non fornite dal
servizio pubblico, l'esigenza fondamentale di cure immediate
prevale sulle esigenze economiche della P.A.". La Asl di Chieti,
fa sapere Verzulli, "è stata condannata alle spese per 3.271
euro, oltre tasse e oneri. Risorse che potevano essere dedicate
alle prestazioni riabilitative senza ritardi".
" - conclude la nota -
possano
a le
.
".
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