Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Consulta boccia Regione Abruzzo su taglio Parco Sirente-Velino

Consulta boccia Regione Abruzzo su taglio Parco Sirente-Velino

Legge modifica confini incostituzionale,no coinvolti enti locali

PESCARA, 28 novembre 2022, 15:33

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

- RIPRODUZIONE RISERVATA
- RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte Costituzionale ha censurato la legge 14/2021 con cui la regione Abruzzo aveva ridotto l'estensione del Parco regionale Sirente-Velino per diverse migliaia di ettari.
    La norma era stata fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste che avevano chiesto al Governo di portarla al giudizio della Corte.
    Secondo i giudici la norma contestata viola la Legge quadro statale sulle aree protette non avendo reso adeguatamente partecipi gli enti locali nella definizione del nuovo perimetro.
    "Non risulta - scrivono i giudici delle leggi - che siano state effettuate le prescritte 'conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione', né che tale documento d'indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l'''analisi territoriale', l' 'individuazione degli obiettivi da perseguire' e la 'valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio', sulla cui base espressamente 'si realizza' la partecipazione, secondo quello che la legge quadro statale sulle aree protette qualifica espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali".
    Se da un lato la Corte riconosce l'esistenza di delibere dei Consigli comunali e dei verbali delle riunioni della Comunità del parco, dall'altro rileva che non "risulta in alcun modo che siano state rispettate le specifiche condizioni procedimentali... a garanzia della prescritta "qualificata" partecipazione delle autonomie alla scelta di riperimetrazione dell'area. Si tratta di condizioni dirette, all'evidenza, a far sì che la partecipazione degli enti locali interessati all'istruttoria sia effettivamente idonea a incidere sulla scelta da assumere all'esito del procedimento di istituzione del parco (e di sua modifica). Ciò che a sua volta presuppone che la stessa istruttoria si fondi su una corretta rappresentazione fattuale delle aree su cui si interviene, operata tramite un'adeguata analisi territoriale, e che le finalità perseguite corrispondano a obiettivi preventivamente individuati e tengano conto degli effetti previsti".
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza