Il direttore regionale Inail
Abruzzo Nicola Negri comunica che la tutela assicurativa Inail,
spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e
parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle
attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da
COVID-19, contratta in occasione di lavoro, per tutti i
lavoratori assicurati all'Inail, come ribadito dall'art. 42,
comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (Cura Italia).
Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela
riguarda innanzitutto gli operatori sanitari pubblici e privati
esposti a un elevato rischio di contagio, considerata appunto la
elevata probabilità che gli stessi vengano a contatto con il
nuovo coronavirus.
"Ad una condizione di elevato rischio di contagio - spiega il
direttore Negri - possono essere ricondotte anche altre attività
lavorative che comportano il costante contatto con il
pubblico/utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono
tutelati: i lavoratori che operano in front-office, alla cassa,
addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario
operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di
supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi."
"Le predette situazioni non esauriscono, però, l'ambito di
intervento Inail in quanto possono verificarsi tanti altri casi,
essi meritevoli di tutela, nei quali potrebbe mancare
l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti. In
questi casi, la tutela assicurativa Inail seguirà l'ordinaria
procedura privilegiando essenzialmente elementi
quali: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale".
Inoltre, gli eventi infettanti accaduti durante il tragitto
casa lavoro e viceversa, rilevando allo stesso modo degli
incidenti stradali, sono configurabili come infortuni in
itinere.
Resta fermo l'obbligo da parte del medico certificatore, nei
casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di
lavoro, di trasmettere telematicamente alle Sedi Inail di
competenza il certificato medico di infortunio (previsto
dall'articolo 53 del T.U. n. 1124/65). Anche i datori di lavoro
pubblici o privati assicurati all'Inail, debbono continuare ad
assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di
infortunio, la denuncia di infortunio; in questi casi, infatti,
la causa virulenta è equiparata a quella violenta".
"Nel caso di decesso del lavoratore - conclude Negri - spetta
ai familiari la rendita a superstiti e, ai sensi della
disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum
prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Quest'ultima prestazione è prevista sia per i soggetti
assicurati Inail che per quelli per i quali non sussiste
l'obbligo assicurativo Inail, come per esempio militari, vigili
del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti".
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