Consulta: soluzione nella sentenza Previti
Calendario concordato udienze rimedio per processi alte cariche
12 ottobre, 17:06
di Enzo Quaratino
ROMA - Non solo la sentenza del 2004 sul lodo Schifani, ma ancor piu' quella dell'anno successivo sul cosiddetto ''caso Previti'' e' stata tenuta in considerazione dai giudici della Corte Costituzionale durante la riunione in camera di consiglio che si e' conclusa con la bocciatura del lodo Alfano. E' quanto trapela da indiscrezioni raccolte in ambienti vicini alla Consulta, che - secondo quanto si e' appreso - affrontera' l'argomento nel motivare la sentenza di illegittimita' costituzionale del lodo Alfano. Nel bocciare per la seconda volta in cinque anni (dopo il lodo Schifani), per violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (oltre che per mancato ricorso a legge costituzionale), l'introduzione di uno 'scudo' per le alte cariche dello Stato sottoposte a processo penale, ai giudici della Corte costituzionale non sarebbe rimasta indifferente, infatti, la necessita' di indicare un percorso per contemperare, in casi del genere, le esigenza di un sereno svolgimento della funzione pubblica da una parte, e dall'altra parte, quella di un corretto svolgimento del processo penale, tutelando l'inalienabile diritto di difesa. Proprio in questo contesto sarebbe stata chiamata in causa la sentenza n.451 del 2005 della Corte Costituzionale, che risolse in favore della Camera dei Deputati un conflitto di attribuzione con l'autorita' giudiziaria di Milano che giudicava l'ex ministro e parlamentare Cesare Previti.
Questi piu' volte aveva fatto sapere di essere impedito ad intervenire alle udienze, chiedendone il differimento, dovendo esercitare il suo diritto-dovere di partecipare ai lavori parlamentari. I giudici di Milano ritennero in alcuni casi che l'impedimento non fosse ''assoluto'' e svolsero ugualmente l'udienza. Le loro decisioni furono pero' bocciate dalla Corte costituzionale, con motivazioni che - secondo indiscrezioni - la stessa Consulta avrebbe ritenuto in camera di consiglio efficaci anche per dare soluzione nel caso di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. In quella sentenza relativa al ''caso Previti'' - che aveva un precedente in un'altra sentenza, la n. 225 del 2001 (sempre relative alle vicende giudiziarie dell'ex ministro della difesa) - la Corte Costituzionale stabili' che ''tra l'esigenza di speditezza dell'attivita' giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, si puo' determinare un'interferenza suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionali di un soggetto estraneo al processo penale e, in particolare, sull'interesse della Camera di appartenenza a che ognuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria partecipazione ai lavori parlamentari nel modo ritenuto piu' opportuno''.
Pertanto - aggiunsero i giudici costituzionali - il giudice ''non puo' limitarsi ad applicare le regole generali del processo in caso di legittimo impedimento dell'imputato, ma ha l'onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari''. Muovendo da questa sentenza, potrebbe risolversi - secondo quanto trapelato da ambienti vicini alla Corte - il conflitto tra esigenze processuali ed extraprocessuali nel caso di alte cariche dello Stato sottoposte a processo penale, senza violare il principio di uguaglianza: i processi a Berlusconi, ad esempio, andrebbero avanti, ma i giudici avrebbero l'obbligo di fissare, d'intesa con il premier, un calendario delle udienze che tenga conto degli impegni istituzionali del presidente del Consiglio, in modo da evitare coincidenze e non compromettere il diritto di difesa. Per realizzare questa situazione - viene fatto rilevare negli stessi ambienti - potrebbe essere auspicabile una legge; e sarebbe sufficiente, in questo caso, una legge ordinaria, non costituzionale.






