Elezioni regionali e Amministrative 2010

Le Regole

26 marzo, 17:34

Ecco un sintetico vademecum sulle prossime elezioni regionali ed amministrative che interesseranno oltre 41 milioni di italiani.

QUANDO SI VOTA - Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di  4 province (Imperia, Viterbo, L'Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali. Nella medesima data si svolgerà il solo turno di ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provincialie comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 dimartedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti. In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti.

COME SI VOTA

a) ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE) - L' elettore può:

  • votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s'intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
  • esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
  • esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

In ogni caso, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita). Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

b) ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA) - Ciascun elettore può votare:

  • per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
  • per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
  • per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto attribuito sia a un candidato presidente della provincia, che, contemporaneamente, ad un candidato al consiglio provinciale non collegato al candidato presidente. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presidente prescelto.

c) ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA) - La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L'elettore può votare:

  • per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
  • per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. "voto disgiunto"). L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

d) ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA) - Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L'elettore, con la matita copiativa, può esprimere il proprio voto:

  • tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica i sindaco
  • tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
  • tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto s'intende attribuito sia in favore del candidato sindaco alla carica di consigliere sia in favore della lista ad esso collegata. L'elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. In tal modo, il voto s'intende attribuito, oltre che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.

CORPO ELETTORALE - Per le regionali saranno 40.830.521 gli italiani chiamati al voto: 19.666.192 uomini, 21.164.329 donne. Le sezioni saranno 49.862. Per le provinciali gli elettori chiamati alle urne saranno 1.469.693, per le comunali 3.680.585. Complessivamente, considerando una sola volta gli enti interessati da più elezioni, il corpo elettorale di regionali e amministrative è di 41.229.655 di italiani. 

TESSERA ELETTORALE - Il Ministero dell'Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali disezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente. Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

IL SISTEMA ELETTORALE REGIONE PER REGIONE

E' una sorta di federalismo elettorale, quello che si concretizzera' il 28 e 29 marzo, con il voto in 13 regioni, visto che ognuna si e' dotata di un diverso sistema elettorale, mantenendo l'elezione diretta del Presidente.
Ecco, regione per regione, i diversi sistemi:

  • VENETO - Vale il turno unico: eletto presidente il candidato che prende piu' voti, senza ballottaggio. Entra di diritto nel consiglio anche il primo dei candidati presidente sconfitto, chediventa capo della opposizione. Vengono eletti 60 consiglieri (presidente incluso).
  • LOMBARDIA - Turno unico, senza ballottaggio, con elezione diretta del presidente e listino. La legge elettorale prevede che ogni coalizione possa dar vita ad un listino di 16 candidati che vengono eletti contestualmente al proprio presidente in base alla regola del premio di maggioranza. E' possibile il voto disgiunto.
  • CAMPANIA - L'introduzione di una seconda  preferenza per un candidato donna e' la novita' della nuova legge elettorale. Nel caso l'elettore esprima due preferenze, ''una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza''. Per il resto la legge prevede il turno unico e l'elezione diretta del presidente. Abolito il listino.
  • PUGLIA - Vince il candidato che prende piu' voti, senza ballottaggio. C'e' l'elezione diretta del presidente e da quest'anno entra in vigore la soglia di sbarramento del 4% su base regionale per ogni partito. In Puglia non c'e' il 'listino'.  I consiglieri da eleggere sono 70, con il presidente della giunta eletto. E' possibile il voto disgiunto.
  • TOSCANA - Il sistema elettorale prevede un turno unico, una soglia di sbarramento indistinta al 4% (sia che i partiti si presentino soli o in coalizione), l'assenza di preferenze, e un listino regionale che permette di presentare ai partiti fino a 5 candidati fissi in ogni circoscrizione. Per aggiudicarsi la presidenza al vincitore bastera' ottenere anche un solo voto in piu' degli altri candidati. Se il vincitore otterra' meno del 45% delle preferenze, avra' diritto al 55% dei seggi mentre, superando tale soglia, si aggiudichera' il 60% dei seggi grazie al premio di maggioranza.
  • MARCHE - La principale novita' e' l'eliminazione del listino. Mentre le circoscrizioni elettorali restano cinque gia' dalla precedente legislatura. Il consiglio regionale sara' composto da 42 consiglieri oltre al presidente della giunta regionale.
  • UMBRIA - Turno unico, vince il candidato che prende piu' voti senza ballottaggio. Il presidente della Giunta fa parte dell'Assemblea e sono eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della Giunta non risultati eletti e collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Il Consiglio regionale e' composto da 30 membri.
  • PIEMONTE - Si vota con turno unico,senza ballottaggio. La legge elettorale regionale prevede che ogni coalizione presenti un listino di 12 candidati (11 piu' il presidente). 48 i consiglieri da eleggere. E' possibile il voto disgiunto. E il presidente capolista, se non viene eletto, viene eletto in consiglio regionale con il ruolo di capo dell'opposizione.
  • LIGURIA - Turno unico, elezione diretta del presidente e 'listino' sono i punti cardine della legge elettorale. Ogni coalizione puo' presentare un listino di otto candidati (compreso il candidato presidente), che saranno eletti in modo automatico consiglieri regionali in caso di vittoria. Gli altri consiglieri (quaranta nel complesso), saranno eletti in base ai voti raccolti.
  • EMILIA ROMAGNA - Previsto un turno unico. Si tratta di un sistema proporzionale con premio di maggioranza costituito da un listino di dieci nomi ed il candidato presidente guida il listino. Vince il premio con la contestuale elezione dei dieci nomi il listino che ottiene piu' voti. Il resto dei consiglieri (40 in tutto ) vengono eletti tramite liste apparentate nei nove collegi provinciali corrispondenti alle nove province, su base proporzionale. Ammessa una sola preferenza ed il voto disgiunto.
  • BASILICATA - Turno unico con l'elezione diretta del Presidente della Giunta. ''Congelata'' l'abolizione del listino. Si votera'  con il tradizionale sistema misto, con la quota di consiglieri da eleggere con il proporzionale variabile da 24 a 27 e quella con il ''listino'' maggioritario da sei a tre, a seconda dal dato del Presidente della Giunta eletto.
  • CALABRIA - E' l'abolizione in extremis del ''listino bloccato'' avvenuta solo venerdi', la principale novita' del sistema elettorale calabrese. Il presidente e i consiglieri regionali saranno eletti con un turno unico e tutti in modo diretto. Il premio di maggioranza, invece, si esplichera' mediante l'attribuzione di seggi in piu' alla coalizione vincitrice. I seggi in piu' verranno assegnati tra i candidati piu' votati a livello territoriale nelle varie province.
  • LAZIO - Turno unico (vince il candidato che prende piu' voti, senza ballottaggio), elezione diretta del presidente e 'listino'. La legge elettorale prevede che ogni coalizione possa dar vita ad un listino di 14 candidati che vengono eletti in consiglio regionale contestualmente al proprio presidente vincente. Il resto dei consiglieri (70 in tutto, piu' il presidente) verra' nominato sulla base dei voti raccolti, tenendo presente che e' possibile il voto disgiunto.

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