La Corte costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale di
varie disposizioni della legge Tremaglia sul voto all'estero per
corrispondenza. La questione era stata sollevata dal Tribunale
di Venezia in occasione del referendum costituzionale del 2016.
Secondo la Consulta, nel contesto di una procedura referendaria
è inammissibile chiedere in via preventiva al Tribunale di
sollevare la questione di costituzionalità di leggi elettorali.
In questo caso, infatti, non esiste una "zona franca" che
giustifichi un tale accesso preventivo e diretto. Contro le
operazioni di voto si può proporre reclamo davanti all'Ufficio
centrale per la circoscrizione estero e, successivamente, può
intervenire anche l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Cassazione. Questo errore di percorso ha impedito alla Corte di
entrare nel merito.
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