Era stato licenziato, sulla base
della recessione di un contratto con una società consortile che
avrebbe fatto venir meno il servizio di cui si occupava, alcune
settimane dopo che si era sposato, ma il lavoratore ha fatto
ricorso e il tribunale civile di Vicenza gli ha dato ragione in
ragione di una legge del 1963, nata di fatto all'epoca con
l'intento non dichiarato a difesa delle lavoratrici, che vieta i
licenziamenti dal momento delle pubblicazioni a un anno dopo il
matrimonio. Nella decisione, il giudice scrive che la previsione
contenuta nella norma "sembrerebbe applicabile esclusivamente
alle lavoratrici, nulla disponendo in ordine ai lavoratori. Il
tribunale ritiene che si tratti di un silenzio normativo
integrante una lacuna della disciplina, da colmare per via
interpretativa". Da qui, l'indicazione dell'entrata in vigore
delle pari opportunità e anche di altre norme che impongono di
fatto di non operare distinzioni e quindi di una applicazione
del "periodo protetto" anche allo sposo.
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