Nessuna disposizione del
regolamento comunitario sui servizi pubblici di trasporto di
passeggeri impedisce l'aggiudicazione tramite gara di un
contratto ad Autolinee Toscane. Quando l'amministrazione procede
con una gara, deve aprirla a tutti gli operatori. E' il parere
(non vincolante) dell'avvocato generale della Corte di giustizia
Ue, Henrik Saugmandsgaard.
Le conclusioni dell'avvocato riguardano la causa dell'impresa
di trasporti Mobit, che ha impugnato l'aggiudicazione definitiva
alla società della concessione in Toscana del trasporto pubblico
locale. Secondo Mobit, Autolinee Toscane avrebbe dovuto essere
esclusa dalla gara in virtù della normativa comunitaria del 2007
che regola i servizi pubblici di trasporto, in quanto la società
è controllata dalla Régie Autonome des Transports Parisiens
(Ratp), beneficiaria di una concessione statale francese e
quindi già avvantaggiata, in termini di concorrenza, in un altro
Stato.
Autolinee Toscane ha presentato a sua volta un proprio ricorso
per ottenere l'esclusione dell'offerta depositata da Mobit.
Il Tar della Toscana ha accolto entrambi i ricorsi e il
Consiglio di Stato, davanti al quale entrambe le società hanno
fatto appello, si è rivolto alla Corte di giustizia.
L'avvocato spiega che il regolamento del 2007 stabilisce due
regimi transitori che esonerano totalmente o parzialmente gli
affidamenti di trasporto pubblico passeggeri dalla necessità di
rispettarlo. Infine, secondo l'avvocato, quando
l'amministrazione intende procedere con gara deve aprirla a
tutti gli operatori.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA