Nello stabilire l'assegno di divorzio
"si deve adottare un criterio composito" che tenga conto "delle
rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare
rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge" al "patrimonio
comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio,
alle potenzialità reddituali future ed all'età". Lo hanno
stabilito le Sezioni Unite della Cassazione sciogliendo un
conflitto di giurisprudenza dopo che la sentenza Grilli aveva
escluso il parametro del "tenore di vita". La decisione era
attesa dal 10 aprile. Le Sezioni Unite civile della Cassazione
nella sentenza 18287 precisano che all'assegno di divorzio deve
attribuirsi una funzione insieme "assistenziale, compensativa e
perequativa". Il "criterio integrato" individuato si fonda "sui
principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che
permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del
vincolo".
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