Il figlio maggiorenne che non ha
raggiunto l'autosufficienza economica per la propria "inerzia"
non ha diritto a ricevere dal padre divorziato l'assegno di
mantenimento che gli permetta di avvicinarsi a un tenore di vita
simile a quello che conduceva la famiglia prima della
separazione. E' su questo principio che il tribunale di Torino
ha revocato il contributo di 1.500 euro al mese che un
ventiquattrenne chiedeva al genitore, ex amministratore delegato
di una grande azienda (ora fallita) che al momento della rottura
dei legami familiari guadagnava 167.648 euro lordi all'anno.
Il giovane aveva detto che voleva riprendere gli studi
(interrotti nel 2013 in quarta liceo) e che aveva
un'abilitazione di personal trainer di primo livello ma di
essere sostanzialmente disoccupato.
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