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Internet: Corte Strasburgo difende uso link ipertestuali

Ungheria ha sbagliato condannando sito d'informazione

La Corte europea dei diritti umani difende l'uso dei link ipertestuali, cioè il rinvio a del materiale presente su internet da parte dei siti d'informazione. I giudici hanno evidenziato l'importanza di questo espediente "che consente di dirigere il lettore verso informazioni già pubblicate altrove o di attirare l'attenzione sulla loro esistenza" e che "deve essere considerato diversamente da altre operazioni tradizionali di pubblicazione che i media fanno".

La Corte di Strasburgo, in una sentenza ancora non definitiva, ha quindi stabilito che l'Ungheria, condannando per diffamazione un sito d'informazione molto popolare, www.444.hu, per aver inserito in un articolo un link ipertestuale a un'intervista pubblicata su youtube che conteneva delle affermazioni inesatte, ne ha violato la libertà d'espressione. Nella sentenza la Corte ha stabilito che l'uso in un articolo di un link ipertestuale che conduca a materiale che contiene affermazioni diffamatorie non deve portare automaticamente i tribunali nazionali a condannare per diffamazione il sito che ha pubblicato il 'collegamento'. I giudici nazionali devono invece analizzare ogni caso singolarmente in base a 5 criteri.

In particolare deve essere accertato se il giornalista ha manifestato la sua approvazione o il suo sostegno per il contenuto a cui rinvia il link ipertestuale. Se ha inserito nel suo articolo contenuti provenienti dal link ipertestuale, senza approvarli. Se invece al contrario ha semplicemente inserito il link ipertestuale senza riprenderne i contenuti o sostenerli. Inoltre deve essere valutato se il giornalista poteva sapere che il contenuto del link ipertestuale era diffamatorio o illegale. Infine i tribunali nazionali devono accertare se il giornalista ha agito in buona fede, rispettando l'etica della professione. Nel caso del sito ungherese la Corte di Strasburgo ha evidenziato che la pubblicazione del link ipertestuale è avvenuta senza alcun commento in merito al suo contenuto, o ripetizione dello stesso nell'articolo. Inoltre i giudici sottolineano che nel momento della pubblicazione il giornalista non poteva sapere che il link ipertestuale conduceva a un'intervista che conteneva affermazioni diffamatorie visto che non c'era denuncia e il processo non si era ancora svolto.

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