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I sistemi elettorali, ecco le differenze da Regione a Regione

I sistemi elettorali, ecco le differenze da Regione a Regione

Come si vota

27 maggio 2015, 15:43

Redazione ANSA

ANSACheck

Un seggio per le elezioni regionali (archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA

Un seggio per le elezioni regionali (archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA
Un seggio per le elezioni regionali (archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA

VENETO.
Il Veneto ha cambiato la propria legge elettorale rispetto alla normativa con cui si era votato nel 2010. Resta immutato il turno unico, cioè senza ballottaggio, e il fatto che vince il candidato presidente che ottiene anche un solo voto in più dell'avversario. E' previsto il premio di maggioranza: se la coalizione vincente raggiunge almeno il 50%, avrà il 60% dei seggi (il totale dei seggi in consiglio veneto è 51, 49 consiglieri eletti, più presidente eletto e il primo dei candidati presidente non eletti); con un numero di voti tra il 50% e il 40% i seggi garantiti in Consiglio saranno il 57,5%; se ha ottenuto meno del 40% avrà il 55% dei seggi. Sono previste le preferenze: gli elettori possono cioè votare sia per il presidente che per i singoli componenti del Consiglio. I 49 consiglieri (prima erano 60) sono suddivisi nelle circoscrizioni provinciali: 2 seggi a Belluno, 9 a Padova, 2 a Rovigo, 9 a Treviso, 9 a Venezia, 9 a Verona, 9 a Vicenza. Invariate le soglie di sbarramento per l'elezione al Consiglio: 5% per le coalizioni, 3% per i singoli partiti.

LIGURIA.
In Liguria si vota con un sistema misto 'proporzionale - maggioritario' per comporre il Consiglio che sarà composto da 30 persone. Ventiquattro i consiglieri eletti col sistema proporzionale, 6 con il maggioritario. Questi ultimi sono quelli del cosiddetto 'Listino del presidente', una sorta di premio di maggioranza che va al candidato presidente vincitore delle elezioni. Si vota con turno unico: risulterà eletto presidente chi prende più voti. Le liste che corrono da sole devono superare uno sbarramento del 3% per essere rappresentate; per quelle che partecipano in coalizione lo sbarramento è al 5%, ma in questo caso le singole liste che compongono la coalizione non devono superare lo sbarramento del 3%. In consiglio, oltre al presidente della Giunta ci saranno sette assessori che possono essere nominati tra gli eletti o scelti all'esterno.

TOSCANA.
Voto di preferenza, con possibilità di esprimere un doppio voto ma solo se di genere (quindi un uomo e una donna), un 'minilistino' facoltativo a livello regionale limitato a tre candidati, ballottaggio in caso che nessun candidato presidente di Regione non raggiunga il 40%, premio di maggioranza e soglie di sbarramento differenziate. Questi i principali aspetti della nuova legge elettorale della Toscana con cui si disegnerà la nuova Assemblea regionale che passerà da 55 a 40 consiglieri. Il premio di maggioranza è differenziato: 60% dei seggi se si consegue più del 45% dei voti e il 57,5% dei seggi a chi prende tra il 40% e il 45%. Previste anche soglie di sbarramento diversificate: 10% per le coalizioni, 5% per le liste non coalizzate (o comunque che fanno parte di coalizioni che non superano lo sbarramento del 10%) e 3% per le liste all'interno di coalizioni.

MARCHE.
Il prossimo Consiglio regionale delle Marche sarà composto da 30 consiglieri (fino ad oggi erano 42) più il presidente della giunta. I seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, corrispondenti alle 5 province. La nuova legge elettorale n. 5 del 20 febbraio 2015, attribuisce un premio di maggioranza alla coalizione, in base a soglie percentuali: 18 seggi ''se la coalizione vincente raggiunge o supera il 40% della somma delle cifre elettorali riportate dalle coalizioni'', 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% e inferiore a 40%; 16 se il risultato è pari o superiore al 34% ed inferiore al 37%. Sotto il 34% i seggi vengono assegnati in base a un criterio proporzionale. Non sono ammesse coalizioni con meno del 5%, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti espressi a favore delle liste. Ci si può candidare in una sola circoscrizione. La legge ha introdotto la norma secondo cui ''non è immediatamente rieleggibile a presidente della giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive'', ma ne ha rinviato l'applicazione al 2020. Un rinvio che aveva sollevato perplessità nel Pd e nel Governo: però il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge marchigiana ''in considerazione degli ampi margini tecnico-giuridici di incertezza'.

UMBRIA.
La legge elettorale regionale dell'Umbria è stata approvata nel marzo scorso. Rispetto alla precedente, prevede l'abolizione del listino, il turno unico (vince il candidato che ottiene il risultato migliore), il 'no' al voto disgiunto, il collegio unico regionale e la doppia preferenza di genere. Infine, la coalizione vincente ottiene fino a un massimo di 12 seggi (più il presidente) sui 20 totali, e i restanti 8 vanno alla minoranza. La lista che ottiene il migliore risultato, tra quelle che appoggiano il presidente eletto, può ottenere fino a un massimo di 10 seggi, i restanti 2 vanno alle liste che ottengono il risultato migliore tra quelle che superano il 2,5 per cento. Al candidato presidente "miglior perdente" spetta di diritto un seggio e le liste che lo sostengono rientrano comunque nel riparto degli altri 7 seggi, se hanno superato il 2,5 per cento. La legge fissa anche una quota massima di spesa elettorale: 100 mila euro per i candidati presidenti e 25 mila per i candidati consiglieri.

CAMPANIA.
Sono 50 i seggi da attribuire in Campania per il rinnovo del Consiglio regionale, con il meccanismo della doppia preferenza di genere. E' possibile, cioè, per gli elettori campani, esprimere due voti per la scelta dei consiglieri, a patto che siano un uomo e una donna. Per la prima volta, dopo l'approvazione della modifica dello statuto, i consiglieri passano da 60 a 50 più il candidato eletto presidente. I seggi sono distribuiti in relazione alla popolazione residente per circoscrizioni provinciali. Così Napoli potrà contare su 27 rappresentanti, Salerno 9, Caserta 8, Avellino 4 e Benevento 2. Le liste collegate al presidente eletto ottengono almeno il 60% dei seggi e, in ogni caso, non oltre il 65%.

PUGLIA.
Il nuovo governatore della Puglia verrà eletto con il turno unico, in Consiglio regionale entrerà solo il candidato presidente che arriva secondo. La soglia di sbarramento che le singole liste devono raggiungere per potersi aggiudicare almeno un seggio (verranno distribuiti su base provinciale) è del 4%; mentre per l'intera coalizione la soglia sale all'8%. Il numero dei consiglieri nella prossima legislatura scenderà dagli attuali 70 a 50 (più il presidente eletto). Il premio di maggioranza per la coalizione vincente è modulato su base percentuale: nel caso la coalizione vincente superi il 40%, la maggioranza otterrà 29 consiglieri; tra il 35 e il 40% avrà diritto a 28 seggi; se inferiore al 35% ne otterrà 27. In Puglia è stata bocciata la doppia preferenza (uomo-donna) mentre è ammissibile il voto disgiunto, ossia quello a un candidato e a una lista a questo non collegata.

 

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