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Accordi prematrimoniali: la proposta in Parlamento da due anni e mezzo. Che fine ha fatto?

Il testo, firmato da due deputati di Pd ed Ala. Prevede anche la possibilità di rinuncia all'assegno di mantenimento

a cura di Alessandra Chini

Mentre la Cassazione rivoluziona le regole per il divorzio è ferma in commissione Giustizia alla Camera la proposta di legge sugli accordi prematrimoniali. Il testo (2669), che regolamenta i termini economici di una eventuale separazione prima del matrimonio, è stato depositato alla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2014 ed è firmato dai deputati Alessia Morani (Pd) e Luca D'Alessandro (Ala). I due hanno fatto anche da relatori alla propposta di legge sul divorzio breve approvata dal Parlamento in via definitiva esattamente due anni fa, il 23 aprile 2015.

Allora, prorio subito dopo l'ok, si parlo dell'ipotesi degli accordi prematrimoniali, ma, al momento la proposta di legge Morani-D'Alessandro è ferma in commissione Giustizia alla Camera. Il 23 febbraio 2017 è iniziato l'esame del provvedimento e successivamente, il 14 marzo il Movimento cinque stelle ha fatto richiesta di un ciclo di audizioni sul tema. Si possono dunque ipotizzare tempi lunghi visto che il testo non è ancora in calendario in Aula.

"Obiettivo della proposta di legge - si legge nella relazione che introduce il testo - è quello di rafforzare e rilanciare l’istituto del matrimonio e di favorire l’accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà, nonostante che possa dare a un osservatore poco attento l’impressione opposta".

Il testo prevede che i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, stipulino, di fronte all'avvocato, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli accordi prematrimoniali riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio.

Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti. Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili. Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari. I patti possono essere modificati in qualunque momento anche durante il matrimonio.

Nelle sentenze sulla separazione i giudici devono tenere conto dell'accordo prematrimoniale. I ricorsi di separazione e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimonali.

 

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