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Formigoni resta in carcere, rigettata la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione

Formigoni resta in carcere, rigettata la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione

Secondo i legali le nuove norme 'Spazzacorrotti' non hanno effetto retroattivo e quindi applicate ad una condannato per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge

MILANO, 25 febbraio 2019, 16:20

Redazione ANSA

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Roberto Formigoni - RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Formigoni - RIPRODUZIONE RISERVATA
Roberto Formigoni - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso venerdì scorso nei confronti di Roberto Formigoni in seguito alla condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele.
    Il pg contestualmente ha trasmesso il provvedimento di rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare della difesa alla Corte d'appello affinché, tramite un incidente di esecuzione, si esprima sulla richiesta avanzata dai legali dell'ex governatore della Lombardia.

Tre giorni fa i legali di Formigoni, prima che l'ex governatore varcasse la soglia del carcere di Bollate, avevano presentato, infatti, al sostituto pg un'istanza per chiedere la sospensione dell'ordine di carcerazione e l'applicazione della detenzione domiciliare da ultrasettantenne. Nella richiesta, in particolare, la difesa ha sostenuto che le nuove norme della 'spazzacorrotti', che ha imposto una stretta sulle misure alternative al carcere per i condannati per corruzione, non possono essere retroattive ed essere, quindi, applicate ad un condannato per fatti-reato commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Il pg, però, nel suo provvedimento, appena depositato, respinge la tesi dei legali, spiegando che sarebbe "irragionevole" procrastinare "l'applicazione della norma" ad anni "di distanza dalla sua entrata in vigore" e, dunque, non può valere il principio dell'irretroattività e ciò anche sulla base di una recente sentenza della Cassazione. Riguardo a tutte le altre questioni evidenziate dalla difesa, poi, il sostituto pg ha chiarito che non sono prima di tutto "pertinenti" in quanto non riguardano la fase dell'esecuzione della pena, che è di sua competenza, ma quella della concessione o meno al condannato di "benefici", che è di competenza del Tribunale di Sorveglianza. La difesa, infatti, ad esempio, ha sostenuto anche che la detenzione domiciliare come ultrasettantenne (Formigoni ha 71 anni) può essere concessa all'ex presidente della Lombardia anche senza una sua collaborazione (richiesta dalle nuove norme), perché i fatti corruttivi nel processo sono stati tutti accertati, con la sentenza definitiva, e la collaborazione non è più di fatto possibile. Un argomento anche questo, secondo il pg, che non è "pertinente" con la fase dell'esecuzione della pena, ma che riguarda sempre quella dei benefici e compete alle valutazioni della Sorveglianza. Il pg stesso, assieme alla bocciatura dell'istanza, ha deciso di sollevare l'incidente di esecuzione davanti alla quarta Corte d'Appello (che dovrà fissare un'udienza), senza attendere di fatto che lo facesse la difesa. I difensori potranno anche presentare una richiesta di detenzione domiciliare alla Sorveglianza.
   

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