"Il nuovo regolamento è provvisorio, lo sperimenteremo sul campo. Gli scioperi non vengono eliminati: se ne possono proclamare di meno. La norma sarà in vigore con la notifica alle parti sociali, entro una decina di giorni, e riguarda solo il trasporto pubblico: autobus e metropolitane. In questo settore da anni si registrano troppi scioperi, spesso di venerdì o lunedì". Intervistato dal Messaggero, il garante degli Scioperi Giuseppe Santoro Passarelli parla del regolamento varato ieri, valido solo per il trasporto pubblico locale, che dimezza gli scioperi raddoppiando, da 10 a 20 giorni, la distanza minima tra due agitazioni.
"Gli scioperi ripetuti colpiscono in modo più pesante i cittadini meno abbienti che non possono permettersi il taxi e aumentano a dismisura le difficoltà delle nostre città", evidenzia Passarelli. La precettazione è "uno strumento è eccezionale. Usandolo senza misura può essere annullato dal tribunale amministrativo". Con il nuovo regolamento "si asciugherà il fenomeno delle agitazioni che, legittimamente sia chiaro, quasi sempre vengono indette da sindacati con pochi iscritti".
Inoltre, evidenzia, "scatterà un freno anche all'effetto annuncio: non posso dimenticare - come Garante - che pochi mesi fa una grande città italiana è andata in tilt per uno sciopero dei trasporti pubblici indetto da un sindacato che aveva un solo iscritto".
L'intervallo tra uno sciopero e l'altro "può configurarsi quale prestazione indispensabile a garantire, nel suo contenuto essenziale, i diritti degli utenti". Parte da questa considerazione, secondo quanto si legge nella delibera della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero del 16 marzo scorso, che l'ANSA ha potuto visionare, sulla base della quale è stato poi emanata la nuova regolamentazione provvisoria, la decisione di allungare l'intervallo tra un'agitazione e l'altra da dieci a venti giorni.
Le parti, associazioni datoriali del trasporto pubblico locale e sindacati, avevano infatti trovato un accordo su un nuovo regolamento, che la Commissione ha valutato nel complesso positivamente: tuttavia, all'articolo 11 il Garante sottolinea che "non si può esprimere una valutazione di idoneità relativamente alla formulazione della regola della cosiddetta rarefazione oggettiva che individua nella misura di 10 giorni l'intervallo che deve intercorrere tra due azioni di sciopero", perché "si ritiene essenziale individuare soluzioni adeguate a riequilibrare l'eccessiva compromissione del godimento dei diritto dei cittadini alla libertà di circolazione". Da qui, la decisione di portare l'intervallo da dieci a venti giorni.
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