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Unioni civili, le misure del ddl

Unioni civili, le misure del ddl

Stepchild adoption, assistenza reciproca, pensioni reversibili

ROMA, 18 ottobre 2015, 11:56

Redazione ANSA

ANSACheck

Unioni civili, le misure del ddl © ANSA/AP

Unioni civili, le misure del ddl © ANSA/AP
Unioni civili, le misure del ddl © ANSA/AP

L'iter del disegno di legge sulle Uniioni Civili non ha mai avuto vita facile. Il ddl ha 19 articoli e si divide in due parti: Unioni civili, e convivenze. Ecco i punti principali.


    - ADOZIONI: le coppie gay non potranno chiedere l'adozione, pero' e' prevista la cosiddetta "stepchild adoption": in sostanza, se uno dei due partner di una coppia omosessuale ha già un figlio, l'altro partner potrà adottarlo e il bambino potrà crescere nella nuova famiglia (ma solo nel caso in cui manchi l'altro genitore biologico). La stepchild adoption è già prevista per le coppie eterosessuali dall'articolo 44 della legge sulle adozioni.

    - COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: si sottoscrive di fronte a un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e viene iscritta in un registro comunale. E' certificata da un documento che contiene: dati anagrafici; regime patrimoniale; residenza. La coppia può scegliere uno dei due cognomi o decidere di adottare entrambi.

    - CAUSE IMPEDITIVE: l'Unione civile non potrà essere realizzata in questi casi: se una delle parti e' ancora sposata, se ha meno di 18 anni (salvo apposita autorizzazione), se ha un'interdizione per infermità mentale, se ha un legame di parentela con il partner, se e' stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge del partner.

    - REGIME GIURIDICO: Su diritti e doveri reciproci, figli, residenza, concorso negli oneri, abusi familiari, interdizione, scioglimento dell'unione, reversibilità della pensione, il testo base rimanda al codice civile nelle parti relative al matrimonio. Ma diversi emendamenti escludono questo rimando.

    Questa e' una delle parti che potrebbe essere modificata sostanzialmente.

    - RECIPROCA ASSISTENZA: sono riconosciuti alla coppia diritti di assistenza sanitaria, carceraria, unione o separazione dei beni, subentro nel contratto d'affitto, reversibilità della pensione e i doveri previsti per le coppie sposate. Anche per questa parte le proposte emendative porteranno modifiche.

    - CONVIVENZE DI FATTO: il ddl riconosce alcuni diritti base già riconosciuti dalla giurisprudenza (subentro nel contratto d'affitto, assistenza in ospedale, mantenimento temporaneo dell'ex partner in difficoltà) e la possibilità di regolare i rapporti patrimoniali attraverso contratti di convivenza di fronte a un notaio.

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