Il sismabonus è valido anche nel caso
di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica. È il principale chiarimento della risoluzione
arrivata oggi dall'Agenzia delle Entrate, in cui si spiega anche
che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica
l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L'Agenzia specifica che il "Sismabonus" può essere fruito
anche da coloro che, possedendo o detenendo l'immobile in base a
un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica. L'intervento infatti rientra tra quelli di
ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In
risposta all'interpello di tre comproprietari, inoltre, le
Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le
spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine,
la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con
ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10 per
cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla
relativa documentazione amministrativa.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA