Acquirenti tutelati sul buon esito
della compravendita di immobili, grazie al 'deposito del prezzo'
dal notaio. E, adesso, i professionisti danno le istruzioni per
applicare la novità introdotta dalla legge sulla Concorrenza del
2017, entrata in vigore lo scorso 29 agosto. Il Consiglio
nazionale del Notariato, premettendo che "chi compra si vede
esposto al rischio che, tra la data del rogito e la data della
sua trascrizione nei registri, venga pubblicato un gravame
inaspettato" (un'ipoteca, un sequestro, un pignoramento, etc),
fa sapere che "qualora sia richiesto da almeno una delle parti",
la norma prevede che il notaio debba "tenere in deposito il
saldo del prezzo destinato al venditore, fino a quando non sia
eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce
la certezza che l'acquisto si è perfezionato". La categoria
specifica che si tratta di una tutela facoltativa, e che "in
sede di rogito l'acquirente, a seconda dei casi, può optare per
avvalersene, o rinunziarci". Il 'deposito del prezzo', si chiude
la nota, "garantisce il corretto e sicuro perfezionamento del
trasferimento del denaro dall'acquirente al venditore, il quale
incasserà le somme dopo qualche giorno, ma non correrà alcun
rischio in merito all'incasso della somma pattuita".
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