Una nuova agevolazione se la "prima
casa" diventa inagibile a causa del sisma: il proprietario di un
immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa", dichiarato
inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può
fruire nuovamente del beneficio per l'acquisto di una nuova
abitazione.
È il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 107/E,
pubblicata oggi, con cui l'Agenzia risponde all'interpello di un
contribuente interessato dagli eventi sismici dell'agosto e
dell'ottobre del 2016.
In particolare, la risoluzione risponde al caso specifico di
un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni "prima
casa", aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato
successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa
degli eventi sismici intervenuti nell'agosto e nell'ottobre del
2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti
all'Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione
fruendo nuovamente del beneficio "prima casa". Con la
risoluzione di oggi l'Agenzia precisa che l'agevolazione "prima
casa" per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al
proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello
stesso beneficio, se quest'ultimo non risulta idoneo, sulla base
di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del
contribuente. La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento
sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non
evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell'interpello,
l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare
l'immobile acquistato per finalità abitative. L'oggettiva
impossibilità risulta attestata, inoltre, dall'ordinanza
dell'autorità competente che ha dichiarato l'inagibilità
dell'immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per
la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione. Fino a
quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell'immobile,
quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni
'prima casa' per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se ha
già fruito dello stesso beneficio per l'acquisto dell'abitazione
dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto
agevolato, viene revocata dagli organi competenti la
dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il
beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al
momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le
condizioni previste dalla normativa in materia di 'prima casa'
per godere dell'agevolazione.
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