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Via il divieto di scambio di oggetti per i detenuti al 41 bis

Via il divieto di scambio di oggetti per i detenuti al 41 bis

Se avviene tra componenti dello stesso gruppo di socialità. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale

ROMA, 22 maggio 2020, 13:01

Redazione ANSA

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Il palazzo della Consulta - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo della Consulta - RIPRODUZIONE RISERVATA
Il palazzo della Consulta - RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore, come generi alimentari o per l'igiene personale e della cella, per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis appartenenti allo stesso "gruppo di socialità". Il divieto legislativo, comprensibile tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole se esteso in modo indiscriminato anche ai componenti del medesimo gruppo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 97 depositata oggi (relatore Nicolò Zanon).

Se la Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario appartenenti al medesimo "gruppo di socialità", resta comunque fermo che - come spiega un comunicato della Consulta - l'Amministrazione penitenziaria potrà disciplinare le modalità degli scambi nonché predeterminare eventuali limitazioni in determinati e peculiari casi, che saranno eventualmente vagliate dal magistrato di sorveglianza. Formati al massimo da quattro detenuti, i gruppi di socialità servono a conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte: da una parte, evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere vivi i propri collegamenti con i membri delle organizzazioni criminali di riferimento, sia reclusi in carcere che liberi, e, dall'altra, garantire anche a questi detenuti occasioni minimali di socialità. La sentenza ricorda che gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità trascorrono insieme alcune ore della giornata dentro il carcere e tra loro possono ovviamente comunicare, verbalmente e con gesti. Hanno così svariate occasioni di scambiare messaggi, non necessariamente ascoltati o conosciuti dalle autorità penitenziarie. Pertanto, la Corte ha rilevato che, se è ben comprensibile prevedere il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi, risulta invece irragionevole l'estensione indiscriminata del divieto anche ai componenti del medesimo gruppo. I quali, potendo già agevolmente comunicare in varie occasioni, non hanno di regola la necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come lo scambio di oggetti cui sia assegnato convenzionalmente un certo significato, da trasmettere successivamente all'esterno attraverso i colloqui con i familiari.
   

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