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Consulta, inammissibile questione su voto estero

Sollevata nell'ambito referendum, errore nella via di reclamo

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge Tremaglia sul voto all'estero per corrispondenza.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Venezia - in occasione del referendum costituzionale del 2016 - per contrasto con l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione (principio della sovranità popolare) e con l'articolo 48, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione (personalità, libertà e segretezza del voto ed effettività del voto all'estero).

Secondo la Corte, nel contesto di una procedura referendaria è inammissibile chiedere in via preventiva al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità di leggi elettorali. In questo caso, infatti, non esiste una "zona franca" che giustifichi un tale accesso preventivo e diretto. Difatti, la legge sul referendum, e il successivo regolamento di attuazione, prevedono espressamente che contro le operazioni di voto si possa proporre reclamo davanti all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero e che, successivamente, possa intervenire anche l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, organo legittimato a sollevare l'incidente di costituzionalità. Questo errore di percorso ha impedito alla Corte di entrare nel merito.

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