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Eternit, Ona: processare Schmidheiny per genocidio

Eternit, Ona: processare Schmidheiny per genocidio

Bonanni: applicare Convenzione, evitare 'ne bis in idem'

26 luglio 2015, 18:21

Redazione ANSA

ANSACheck

(foto d 'archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA

(foto d 'archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA
(foto d 'archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA

"Pochi mesi fa abbiamo assistito all’impegno assunto dal premier Matteo Renzi di rendere giustizia alle vittime dell’amianto ma assistiamo, ancora una volta, alla capacità di Stephan Schmidheiny di rimanere impunito": così commenta l'avvocato Ezio Bonanni, legale di alcune delle vittime e presidente dell'Osservatorio nazionale amianto (Ona) costituita parte civile nel processo, la decisione del gup di inviare gli atti del processo Eternit alla Consulta per eccezione di costituzionalità. 

"È grave - prosegue Bonanni - che lo Stato italiano non abbia impedito le condotte dell’imputato ed è grave aver iniziato il procedimento per disastro ambientale quando il reato era ancora prescritto, aver formulato in modo errato il capo di imputazione, contestando gli omicidi come delle aggravanti del disastro ambientale mentre invece dovevano essere contestati come tali e cioè come degli omicidi, non aver individuato presunte collusioni e fiancheggiamenti in favore di chi ha determinato la morte di migliaia di cittadini".

"L'impegno dell’Ona proseguirà - afferma Omar Marchesini, coordinatore dell'onlus per Casale Monferrato - con la richiesta di processare Schmidheiny per il reato di genocidio, per il quale si chiede l’istituzione di un adeguato Tribunale, una Norimberga per le vittime dell’amianto nel quale sia processato Schmidheiny, ancora oggi impunito, a fronte di una strage ancora in corso".

"Il rischio che la Corte costituzionale - spiega Bonanni -, in relazione alla assoluzione per prescrizione del magnate svizzero, dichiari il 'ne bis in idem' e quindi la improcedibilità dell'azione penale, porta l'Ona a chiedere che Schmidheiny sia processato per genocidio in base alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, che l'Italia ha recepito in base alla legge 153 del 1952, e con la legge 962 del 1967. In base all'art. 6 della convenzione, applicabile in base al tempo di commissione del genocidio, l'imputato potrà essere processato in Italia. Questa richiesta sarà avanzata alla magistratura e alle altre autorità".

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