"L'imprenditore è tenuto ad adottare
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro". Lo scrive la
sezione Lavoro della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso
della moglie e della figlia di un radiologo di un ospedale
dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna che avrebbe svolto la
sua professione in condizioni 'disagiate' e da 'superlavoro',
fatti che sarebbero una concausa del suo decesso avvenuto nel
1998. E sottolinea la Suprema Corte, nella sentenza pubblicata
da La Sicilia, è "irrilevante che il dipendente non si sia
lamentato". E sulle cause del decesso la Cassazione scrive che
"un'eventuale predisposizione costituzionale del soggetto",
deceduto per una cardiopatia ischemica silente, "non possa
elidere l'incidenza concausale, anche soltanto ingravescente,
dei nocivi fattori esterni individuabili in un supermenage
fisico e psichico, quale quello documento in atti".
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