È confermata l'inibizione per 5 anni
disposta dalla Corte federale d'appello della Figc nei confronti
dell'ex presidente della Torres, Domenico Capitani. L'ha deciso
nei giorni corsi il Tar del Lazio con una sentenza con la quale
ha respinto un ricorso proposto dal dirigente sportivo per
contestare anche la decisione del Collegio di garanzia che ha in
parte dichiarato inammissibile e in parte ha respinto la sua
impugnativa nell'ambito del procedimento disciplinare sportivo.
I motivi di ricorso, come spiega il Tar, "si appuntano sulla
decisione della Corte federale d'appello" la quale ha disposto
la sanzione per Capitani "in quanto ritenuto colpevole
dell'effettiva alterazione del risultato della gara (si tratta
di Pisa-Torres del 29 ottobre 2014 di Coppa Italia Lega Pro) e
non solo della violazione del divieto di scommesse, come
sanzionato dal Tfn". Quest'ultimo organo di giustizia sportiva,
infatti, non ritenendo raggiunta la prova dell'illecito, aveva
condannato Capitani a due anni d'inibizione.
Il Tar ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il
quale il ricorrente puntava a chiedere una diversa valutazione
degli elementi di prova acquisiti al procedimento sanzionatorio.
Per i giudici "le circostanze accertate hanno consentito al CFA
di ritenere, con giudizio non affetto da illogicità o
travisamento, che gli accordi intervenuti tra i soggetti
deferiti, ivi compreso il ricorrente, avessero come obiettivo
quello di modificare il risultato della partita, e tale ipotesi
ha trovato riscontro nell'esito della gara, nei contenuti e
nella modalità delle comunicazione intercorse tra gli incolpati
a ridosso della partita, modalità che non avrebbero trovato
altra verosimile spiegazione, e nelle incongruenze delle
deposizioni dei soggetti coinvolti".
In tema di ritenuto illegittimo utilizzo delle
intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale,
il Tar ha ritenuto che "si tratta di intercettazioni
regolarmente autorizzate" e "infondata è la dedotta mancata
acquisizione di ulteriori prove richieste dalle parti al fine di
una valutazione complessiva degli indagati".
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