La segnalazione certificata di
inizio attività (Scia), che sostituisce la vecchia Dia
(dichiarazione di inizio di attività) è necessaria per le opere
di manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo, l'eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni o in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Inoltre, sempre secondo l'articolo 6 approvato questa sera
dal Consiglio regionale con i soli voti favorevoli della
maggioranza, la segnalazione deve essere presentata per le aree
destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di
volumetria per le pertinenze per la revisione o installazione di
impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici indispensabili o per
varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie.
La Scia è, infine, richiesta per la rimozione di opere
oggettivamente precarie, per le serre provviste di strutture in
muratura, per le tettoie di copertura, anche dotate di pannelli
per la produzione di energia elettrica.
La documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e
una specifica relazione accompagneranno la Scia, ma l'inizio dei
lavori è condizionato all'ottenimento di tutti gli atti
necessari per l'intervento edilizio prescritti dalla normativa
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela
del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre
normative di settore, attraverso lo Sportello unico per
l'edilizia.
I lavori dovranno essere eseguiti sotto la supervisione del
direttore dei lavori, che entro 30 giorni dalla loro conclusione
presenta la dichiarazione di fine lavori, senza la quale verrà
comminata una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico
del direttore dei lavori.
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