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Commercialisti, sì irretroattività norme

Aidc, in nuovo Statuto del Contribuente anche abuso diritto

Redazione ANSA ROMA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Estendere "il principio di irretroattività delle norme tributarie, anche agli effetti indotti dalle norme interpretative, stabilendo che esse per il passato non possono imporre maggiori oneri a carico dei contribuenti". E rendere pubblici i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i software applicativi e di controllo, compresi gli studi di settore, da parte dell'Amministrazione finanziaria, "entro e non oltre i 120 giorni antecedenti al pagamento dei tributi da parte dei contribuenti". Sono due capitoli della riscrittura dello Statuto del contribuente che l'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili) ha proposto nel corso di un incontro oggi a Milano, con la presidente Roberta Dell'Apa, Alessandro Savorana, componente del Comitato scientifico di Aidc ed estensore dei documenti, e Gianni Marongiu, docente di diritto tributario all'Università di Genova, nonché "padre" del primo Statuto.
    "Nei 15 anni dall'entrata in vigore della Legge 212 del 27 luglio 2000 le continue deroghe ne hanno svuotato il contenuto e il significato stesso", dunque, hanno evidenziato i promotori dell'iniziativa, è giunta ora di apporre dei correttivi, contenuti in un testo (inviato alle più alte cariche dello Stato con richiesta di audizione, ndr) che prevede una modifica all'art.53 della Costituzione, affinché lo Statuto del Contribuente possa assumere rango costituzionale. Fra i cambiamenti suggeriti, anche "stabilire che la norma sull'abuso del diritto debba trovare riscontro nello Statuto del Contribuente, definendo in particolare che non c'è elusione se la normativa consente al contribuente di scegliere l'operazione meno onerosa sotto il profilo fiscale, poiché egli ha il diritto di fare tale scelta all'interno di regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario". E, fra l'altro, Dell'Apa ha chiesto di fissare "il principio della non applicabilità delle sanzioni, allorché la violazione si traduca in un comportamento, anche omissivo, che però non dà luogo ad alcun debito di imposta, quindi senza che vi sia un concreto danno per l'erario". (ANSA).
   

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