(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il Legislatore, con la Legge sulla
Concorrenza (entrata in vigore il 29 agosto, ndr) ha previsto
"la facoltà dell'acquirente di richiedere il deposito del prezzo
al notaio rogante, fino ad avvenuta trascrizione del contratto
di compravendita" degli immobili. Lo ricorda il Consiglio
nazionale del Notariato sul suo sito, dando istruzioni per
l'applicazione di tale opportunità: chi compra, si legge, "si
vede esposto al rischio che, tra la data del rogito e la data
della sua trascrizione nei predetti registri, venga pubblicato
un gravame inaspettato a carico del venditore (un'ipoteca, un
sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, etc)". Ecco
perché, fa sapere la categoria che ha stilato delle istruzioni
'ad hoc', "il deposito del prezzo protegge dal rischio di
trascrizioni, o gravami pregiudizievoli nelle more tra la
stipula e la trascrizione dell'atto". Dettagli alla pagina web
www.notariato.it/it/casa/il-deposito-del-prezzo. (ANSA).