(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Ammettere che la Pubblica
amministrazione può pretendere dai professionisti una
prestazione lavorativa gratuita viola diffusi princìpi, generali
e speciali, del nostro ordinamento". A sottolinearlo è un parere
della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, intervenendo
nel dibattito nato dopo la sentenza del 3 ottobre scorso del
Consiglio di stato, che ha ritenuto legittimo il bando del
comune di Catanzaro per il conferimento di un incarico
professionale tecnico (per la stesura di un piano regolatore) al
compenso (simbolico) di euro, più il rimborso delle spese.
L'erroneità di quanto stabilito dai giudici amministrativi è
dimostrata "ai sensi dell'art. 3 del Codice dei contratti
pubblici", secondo cui "gli appalti pubblici sono contratti a
titolo oneroso, stipulati per iscritto, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione
di servizi". Inoltre, vanno avanti i consulenti, "alla luce
delle direttive comunitarie (2014/23, 2014/25) l'onerosità del
corrispettivo è un elemento strumentale indefettibile dei
contratti stipulati nell'ambito di un appalto pubblico". Si
contesta, perciò, l'assimilazione (contenuta nella sentenza)
della "possibilità che la natura patrimoniale di una prestazione
contrattuale possa anche non contemplare una dazione di denaro",
bensì "presunti ed indefiniti 'altri vantaggi', neppure certi,
perché dichiarati espressamente soltanto 'potenzialmente'
derivanti dal contratto". (ANSA).