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CRV - "Discussione per prorogare il vigente Piano Faunistico Venatorio"

PressRelease

CRV - "Discussione per prorogare il vigente Piano Faunistico Venatorio"

PressRelease

Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

iniziata oggi in aula consiliare

05 febbraio 2019, 16:07

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

PressRelease - Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Politica - "Il Consiglio regionale ha iniziato la discussione per prorogare il vigente Piano Faunistico Venatorio"


 

 

(Arv) Venezia 5 feb. 2019 -     Nella seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato la discussione in ordine al Progetto di Legge n. 424 ‘Rideterminazione del termine di validità del Piano Faunistico-Venatorio regionale’, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, per portare la scadenza del Piano al 31 dicembre 2020.

La discussione generale è stata introdotta dal Relatore, Gianpiero Possamai (LN): “Il termine dì validità del Piano faunistico- venatorio regionale (PFVR) 2007-2012, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1, è stato prorogato, con L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, al 10 febbraio 2019. Tale proroga si era a suo tempo resa necessaria in quanto la proposta di Piano faunistico- venatorio regionale non aveva potuto trovare formale ed efficace approvazione da parte del Consiglio regionale entro il termine di conclusione della medesima Legislatura. A fronte dì ciò e a seguito del suo insediamento, questa Giunta regionale ha ritenuto opportuno avviare un percorso dì valutazione rispetto alla predetta proposta dì PFVR, al fine dì verificarne la coerenza rispetto agli indirizzi programmatici ed alle linee guida che orientano questa Legislatura, e ciò anche nell'ambito dì un quadro complessivo nel quale sono state via via acquisite numerose istanze di revisione provenienti da vari soggetti portatori di interesse. Con L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, nonché con il conferimento di funzioni alla Provincia dì Belluno, ai sensi della L.R. 8 agosto 2014, n. 25, che comprendono, tra l'altro, la partecipazione al procedimento di approvazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale in materia, ivi inclusi gli indici dì densità venatoria. In tale contesto, sì sono poi venute ad inserire le problematiche connesse all’attuazione della riforma del sistema amministrativo e funzionale di Province e Città Metropolitane in applicazione della L. n. 56/2014 (Legge DelRio), con la conseguente necessità di adeguamento del quadro normativo regionale, che comprende anche rilevanti ambiti dispositivi connessi alla pianificazione faunistico- venatoria; in ragione di ciò, nell'ambito del processo dì riforma generale della L.R. n. 50/1993, norma che attiene a funzioni di carattere amministrativo, pianificatorio e gestionale, sì è reso necessario individuare e scorporare uno specifico ambito operativo legato, appunto, all'individuazione e riattribuzione di ruoli e competenze in materia dì pianificazione faunistico- venatoria; la Giunta regionale ha pertanto provveduto ad adottare uno specifico DDL di riforma della L.R. n. 50/1993, costituito ed articolato rispetto alle specifiche disposizioni normative attinenti la pianificazione faunistico-venatoria. tale DDL, pur costituendo un autonomo, parziale e ben delimitato ambito di riforma della L.R. n. 50/1993, non ha potuto affrancarsi rispetto ad un ampio ed articolato confronto dialettico riferito all'attuazione complessiva e a livello regionale del riordino conseguente alla "legge Delrio" in materia di gestione faunistica e prelievo venatorio; in ragione di ciò, lo stesso DDL benché adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 5/DDL del 14 marzo 2017, ha potuto trovare definitiva approvazione e promulgazione con L.R. 8 agosto 2017, n. 27. L'ampio arco temporale intercorso tra l'adozione del DDL da parte della Giunta regionale e l'approvazione finale della deliberazione legislativa da parte del Consiglio regionale di cui alla L.R. n. 27/2017, sì è fondata e ha trovato •li il i^: prevalente giustificazione in ordine ali 'avvio di un articolato confronto tra alcune distinte posizioni dialettiche rispetto al riordino complessivo della materia, confronto che ha trovato sede prima nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e dell'Osservatorio Regionale e poi anche, in seguito, anche in seno alla competente Terza Commissione Consiliare, e che ha avuto come oggetto principale la possibilità di poter riconoscere alla Provincia di Belluno una serie dì specifici ambiti di confronto operativo e gestionale, fondati sulla specificità che viene riconosciuta alla stesso territorio dalla L.R. n. 25/2014. Il ruolo e la rilevanza della questione e gli esiti del dianzi-ricordato precedente confronto hanno trovato ampio spazio, nell'ambito dell'esame e votazione consiliare delle disposizioni dì cui alla L.R. n. 27/2017, con un rilievo che sì è concretizzato con la predisposizione e approvazione dì uno specifico ordine del giorno, con il quale il Consiglio ha impegnato la Giunta regionale ad individuare tali ambiti prepositivi e di indirizzo all'interno del successivo DDL di riordino complessivo, ovvero il DDL che ha dato origine alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento dì funzioni alla provincia dì Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. ". In tal senso, quindi, al Capo IV e con l'articolo 8 della predetta L.R. n. 30/2018, sì è così arrivati ali 'individuazione e declinazione dì alcune funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno, che comprendono, tra l'altro, la partecipazione al procedimento di approvazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale in materia, ivi inclusi gli indici dì densità venatoria, sia complessivi che articolati per comprensori alpini, mediante la presentazione dì proposte relative al proprio territorio, approvate dal competente organo provinciale, che saranno oggetto di recepimento nei pertinenti atti regionali, secondo una formulazione che viene a delineare un 'ulteriore integrazione - oltre che uno specifico rafforzamento - delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11 della L.R. n. 27/2017. Pertanto, con l'approvazione del predetto articolo 8 della L.R. n. 30/2018, si è venuto così ad completare ed assestare il quadro complessivo e definitivo in materia di pianificazione faunistico-venatoria, ovvero: la nuova e vigente formulazione (come riformata dalla L.R. n. 27/2017) dell'articolo 8 della L.R. n. 50/1993, con il quale si individua un unico livello di pianificazione, che viene posto in capo all'Amministrazione Regionale ed i contenuti dello stesso; la norma transitoria dì cui all'articolo 11 della L.R. n. 27/2017, che impegna la Giunta regionale, nella definizione del nuovo strumento di pianificazione, a fare riferimento ai contenuti dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, purché formalmente approvati dal competente organo amministrativo e con esito positivo della relativa procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica; infine, l'articolo 8 della L.R. n. 30/2018, che prevede uno specifico ed ulteriore concorso attivo alla definizione del nuovo strumento di pianificazione regionale da parte della Provincia di Belluno, in esito alla specificità riconosciuta al proprio territorio con la L.R. n. 25/2014. Tale quadro assume ruolo e rilevanza ai fini del percorso di VAS e, a tal fine, è stato quindi necessario porre in atto una complessiva ridefinizione e I riallineamento della proposta di PFVR alla luce anche del più recente approdo normativo, ovvero l'articolo 8 della L. R. n. 30/2018, previa acquisizione e valutazione delle pertinenti proposte approvate dall'Amministrazione Provinciale di Belluno. Tale ulteriore - ma inderogabile - onere di implementazione e rielaborazione di contenuti nella proposta di PFVR si è necessariamente concretizzato con una modifica nel relativo cronoprogramma operativo. Peraltro, da un altro punto di vista, caratterizzato da altrettanto rilievo, il percorso operativo connesso alla redazione ed approvazione della nuova proposta pianificatoria non può non tenere conto dello stato di attuazione della riforma complessiva della materia, ovvero dello stato di attuazione della riattribuzione dì ruoli e deleghe operative tra il livello amministrativo di Province e Città Metropolitana dì Venezia ed il livello amministrativo regionale. A valle dell'approvazione del nuovo PFVR deve necessariamente trovare attuazione la fase di applicazione dello stesso a livello territoriale, con la istituzione della zone dì ripopolamento e cattura e delle oasi dì protezione, la costituzione degli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni per le strutture di iniziativa privata, solo per citarne alcune. E evidente che un tale onere operativo dove necessariamente essere riferito ad un sistema amministrativo e gestionale - articolato sul territorio - adeguatamente assestato e consolidato. Al contrario, ad oggi non è ancora stato possibile adottare e rendere operativi i provvedimenti della Giunta regionale previsti dalla L.R. n. 30/2018, e, pertanto, l'orizzonte temporale sin qui disponibile ha spostato da gennaio ad aprile 2019 l'entrata in vigore della nuova organizzazione a livello periferico e del connesso coordinamento a livello centrale. In ragione di ciò oltre che delle precedenti motivazioni, si ritiene opportuno prevedere una ulteriore proroga dell'attuale regime pianificatorio. Pertanto, si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorie vigente al 31 dicembre 2020”.

 

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