(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Addio "fallimento": si chiamerà
"liquidazione giudiziale": è una delle novità introdotte dal ddl
fallimenti approvato dall'Aula della Camera e che ora passa al
Senato. Il testo prevede, fra l'altro, meccanismi di allerta per
impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio
spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per
favorire le mediazioni fra debitori e creditori. Ecco le novità.
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. Dominus sarà il curatore, con
poteri decisamente rafforzati: accederà più facilmente alle
banche dati della Pa, potrà promuovere le azioni giudiziali
spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui
(anziché al giudice delegato) la fase di riparto dell'attivo tra
i creditori. Ci sarà però una stretta sulle incompatibilità.
PREVENIRE LA CRISI. Per facilitare una composizione
assistita, arriva una fase preventiva di allerta attivabile
direttamente dal debitore o d'ufficio dal tribunale su
segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori
pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore
sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le
Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una
soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è
d'ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via
riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto
l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6
mesi con i creditori. L'esito negativo della fase di allerta è
pubblicato nel registro delle imprese. L'imprenditore che attiva
tempestivamente l'allerta o si avvale di altri istituti per la
risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali (non
punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è
di speciale tenuità, attenuanti per gli altri reati e riduzione
di interessi e sanzioni per debiti fiscali). Dalla procedura
d'allerta sono escluse le società quotate in borsa e le grandi
imprese.
REGOLE PROCESSUALI SEMPLIFICATE. Nel trattare le proposte,
priorità viene comunque data a quelle che assicurano la
continuità aziendale, purché funzionali al miglior
soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione
giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e
costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi
di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Il giudice
competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla
tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare
quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a
livello di distretto di corte d'appello.
INCENTIVI A RISTRUTTURAZIONE DEBITI. Il limite del 60 per
cento dei crediti per l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quantomeno
ridotto.
IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO. Viene ridisegnato ammettendo,
accanto a quello in continuità, anche il concordato che mira
alla liquidazione dell'azienda se in grado di assicurare il
pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.
INSOLVENZA GRUPPO DI IMPRESE. Arriva una procedura unitaria
per la trattazione della crisi e dell'insolvenza delle società
del gruppo e, anche in caso di procedure distinte, vi saranno
comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione a
carico degli organi procedenti.(ANSA).