Confindustria dà indicazioni sul credito d'imposta per gli investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S). Disciplina e relative interpretazioni sono tutte contenute nella circolare del 29 Gennaio 2016.
Confindustria ritiene che questa forma di credito (bonus R&S): sia utilizzabile per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2015 e il 29 luglio 2015 (pur se il decreto interministeriale 27 maggio 2015 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” solo il 29 luglio 2015, l’agevolazione deve ritenersi pienamente efficace già dall’inizio del primo periodo d’imposta agevolabile, vale a dire dal 1° gennaio 2015, poiché il decreto interministeriale non ha portata di provvedimento attuativo in senso stretto, in grado cioè di rendere efficace una disciplina altrimenti quiescente); sia cumulabile con altre agevolazioni ( essendo l’incentivo “misura generale”, cioè fruibile da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, e non esistendo deroghe espresse, sarebbe da riconoscere la cumulabilità con altri incentivi che hanno ad oggetto gli stessi costi: con il superammortamento della Stabilità 2016 applicato a cespiti impiegati in attività di R&S effettuate “intra muros”; con la nuova Sabatini; con progetti di R&S cofinanziati da programmi regionali, nazionali ed Ue; con le startup innovative; con il “patent box”.).
Le altre interpretazioni di Confindustria: i destinatari del credito d’imposta non sarebbero solo i soggetti titolari di reddito d’impresa, ma anche gli enti non commerciali, le imprese agricole e le imprese neo-costituite (a partire dal 2015); per le spese “intra-muros”, non rileva il luogo in cui le attività di R&S sono state svolte (in Italia o all’estero) e la ricerca infragruppo va considerata ricerca intra-muros; il limite minimo di investimento (30mila euro) è da verificare separatamente per ogni periodo, secondo la regola dell’autonomia dei periodi d’imposta, ragguagliato per dodicesimi in caso di periodi non interi; non v'è obbligo di istanza preventiva sia per l’ammissione sia per la fruizione, esclusivamente in compensazione (senza limiti di plafond annuale di 250mila euro dei crediti d’imposta o di 700mila euro per le compensazioni orizzontali) e spendibile dal 1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati nell’anno d’imposta 2015.