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Fatturazione elettronica tra privati

Modi e tempi dei vantaggi

Responsabilità editoriale di eDotto

Il Dlgs n. 127 del 2 settembre 2015, in attuazione della Legge delega 23/2014, rende operativi i benefici fiscali per i soggetti passivi Iva i quali decidano, in via facoltativa, di utilizzare la fatturazione elettronica nei rapporti commerciali tra privati, estendendo la possibilità di fatturazione elettronica alle transazioni commerciali tra privati.

La nuova opportunità entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.

Obiettivo del provvedimento, che di fatto ufficializza il calendario dei prossimi passaggi per la diffusione della fattura digitale tra privati, è contribuire alla semplificazione fiscale ed alla digitalizzazione del Paese, grazie alla riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio dei contribuenti che scelgano di avvalersi della fatturazione elettronica, nel qual caso il Dlgs n. 127/2015 prevede che tali soggetti siano vincolati per cinque anni (l’opzione avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si rinnoverà di quinquennio in quinquennio).

Il calendario di cui al Dlgs n. 127 cit. fissa al 1° luglio 2016 la data entro cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche (il medesimo previsto dall’articolo 4, comma 2, del Decreto n. 55/2013 per la fatturazione elettronica verso la Pa, già obbligatoria dal 6 giugno 2014).

Dal 1° gennaio 2017, il Mef a sua volta metterà a disposizione ai contribuenti, anche in questo caso gratuitamente, il Sistema di Interscambio (SdI) quale strumento di veicolazione delle fatture tra fornitore e cliente. Il ricorso allo SdI potrebbe essere per gli operatori una soluzione di particolare interesse, tanto perché esso garantisce - attraverso il rilascio di apposite notifiche - la certezza dell’invio e della ricezione della fattura ad opera del cliente, quanto perché fornirà in tempo reale lo stato delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

La possibilità che hanno i soggetti passivi Iva di attivare un regime facoltativo di comunicazione dei dati delle fatture e dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio, consentirà di superare alcuni obblighi (spesometro, black list, scontrini, ricevute fiscali …).

E' ancora il 1° gennaio 2017, la data calendarizzata nel Dlgs n. 127 cit. per determinate categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, per i quali l'Amministrazione finanziaria realizzerà un programma di assistenza semplificato, differenziato per categoria di soggetti, con il quale verranno messi a disposizione, per via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva.

Per tali soggetti minori, che optano per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi, il decreto prevede una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi e contabili, con l'esonero dalla registrazione delle fatture, dall'apposizione del visto di conformità e di prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Queste disposizioni si applicano a condizione che i soggetti passivi Iva effettuino la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture (emesse e ricevute) e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio, all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti ammessi alle citate semplificazioni, sono individuati con decreto del Mef. Possono essere ammessi anche soggetti non di minori dimensioni, che intraprendono attività d’impresa, arte o professione. Per questi, il regime delle semplificazioni si applica per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi.

Sempre dal 1° gennaio 2017, i soggetti non obbligati ad emettere fattura se non su richiesta del cliente (art. 22, Dpr 633/1972) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (articoli 2 e 3 dello stesso Dpr) all’Agenzia delle Entrate.

E' proprio dal 1° gennaio 2017 che la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati sarà obbligatoria per chi vende prodotti attraverso i distributori automatici. Per l'assolvimento dell'obbligo verranno indicate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, le soluzioni che permetteranno di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi, e garantire nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

Va posta attenzione alla circostanza che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Mef, di concerto con il Mise, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica; ai soggetti per i quali la memorizzazione e la trasmissione sono obbligatorie (cessione di beni tramite distributori automatici) in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, o memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, sono applicate le sanzioni indicate agli articoli 6 comma 3, e 12 comma 2 del Dlgs n. 471/1997.

Le norme non sono complete: con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica delle fatture, i modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti.

Importanti novità riguardano anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali, che dovranno essere dettagliate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i prossimi sei mesi.

Occorre ora richiamare i vantaggi: i contribuenti che sceglieranno la fatturazione elettronica potranno beneficiare di incentivi fiscali ed amministrativi e di alcune specifiche misure di semplificazione. In particolare, godranno di una serie di esenzioni da altrettanti obblighi di comunicazione relativi a operazioni rilevanti ai fini Iva. A fronte dell’esercizio dell’opzione, per i contribuenti verrà, così, meno l’obbligo: di trasmissione delle comunicazioni ai fini dello spesometro o dell’elenco clienti e fornitori; di comunicazione della presentazione dell’elenco Intrastat per gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Paese comunitario; di comunicazioni delle operazioni con i soggetti black list; delle comunicazioni relative ai contratti stipulati dalle società di leasing ovvero dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione o noleggio; della comunicazione degli acquisti di beni effettuati presso operatori stabiliti nella Repubblica di San Marino.

Rileva che ove il contribuente non intendesse avvalersi del Sistema di Interscambio, ovvero non intendesse emettere fatture in formato elettronico, potrà comunque procedere alla trasmissione telematica al Fisco dei dati contenuti nei documenti attivi e passivi - emessi o ricevuti in formato analogico - al fine di fruire dei previsti benefici.

Inoltre, l’opzione offrirà ai contribuenti due ulteriori vantaggi.

Il primo relativo ai rimborsi Iva, per i quali il contribuente otterrà una priorità rispetto agli altri contribuenti. I rimborsi diverranno, infatti, più veloci con la riduzione dei tempi di rimborso dell’Imposta, che potrà essere erogato, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale, anziché entro 4 mesi. Potrà essere richiesto ed erogato anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 30, comma 2 del Dpr n. 633/1972.

Il secondo vantaggio é, invece, relativo ai termini di accertamento. Per i detti contribuenti, infatti, il termine di decadenza degli accertamenti sarà ridotto di un anno (da quattro a tre), a condizione che gli stessi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

Sempre sul piano delle semplificazioni, il provvedimento approvato stabilisce regole specifiche per i contribuenti minori con riduzione degli adempimenti e assistenza online da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, relativamente agli adempimenti contabili, se i soggetti passivi Iva effettueranno la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verranno meno: l'obbligo di registrazione nei registri di fatture emesse e acquisti; l'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Responsabilità editoriale di eDotto

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