I giudici di Lussemburgo hanno dato torto a Tuifly, stabilendo che le circostanze eccezionali che esonerano un vettore aereo dal rimborso "non devono essere, per sua natura o per sua origine, inerenti al normale esercizio dell'attività della compagnia aerea" e devono "sfuggire all'effettivo controllo di quest'ultima". Al contrario, "le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese", incluse quelle aeree, e uno "sciopero selvaggio", ovvero non ufficialmente proclamato da un sindacato, "non rileva ai fini della valutazione della nozione di 'circostanze eccezionali'".
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