L'azienda capofila di un
consorzio di imprese che partecipa ad un appalto perde il titolo
per aggiudicarselo nel caso in cui una azienda ausiliaria,
durante la procedura, perda la qualificazione Soa per svolgere
la sua parte di competenza. E la capofila non ha diritto a
rimpiazzarla, neppure quando emerge che la responsabilità della
perdita della qualificazione è solo ed esclusivamente della
'subappaltante'. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue
esprimendosi sul quesito del Consiglio di Stato italiano sul
ricorso presentato da Casertana Costruzioni srl che, capofila di
un consorzio temporaneo su mandato di Qatar Costruzioni srl, ha
perso un appalto per il progetto 'Bandiera Blu' di
riqualificazione del litorale Domitio con fondi europei. La
gara, indetta nel 2013 dal Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche di Campania e Molise, venne vinta dal Consorzio
Stabile Infratech-SIBA Spa-Idroeco srl. Casertana, arrivata
seconda, aveva chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione.
Il Tar della Campania respinse il ragioni di Casertana,
rilevando in particolare che doveva essere esclusa
"automaticamente" nel momento in cui era emerso che una sua
impresa ausiliaria aveva perso la qualificazione Soa OS22 (per
eseguire impianti di potabilizzazione e depurazione).
Casertana ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, è scritto
in una nota della Corte Ue, "evidenziando di avere riposto un
legittimo affidamento nel fatto che la società ausiliaria avesse
la qualifica richiesta e di non poter essere ritenuta
responsabile della perdita di tale qualifica" e sostenendo che
"il TAR avrebbe, quindi, dovuto riconoscere il suo diritto a
sostituire l'impresa ausiliaria".
La Corte di giustizia europea ha invece "affermato la
legittimità, rispetto al diritto dell'Unione, dell'esclusione
automatica del consorzio" guidato da Casertana. I giudici di
Lussemburgo hanno osservato che "i principi di parità di
trattamento e di non discriminazione nonché l'obbligo di
trasparenza ostano a qualsiasi trattativa tra l'amministrazione
aggiudicatrice e un offerente nell'ambito di una procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici, il che implica che, in linea
di principio (salva l'ipotesi di errori materiali manifesti da
correggere), un'offerta non può essere modificata dopo il suo
deposito". "Ne consegue - ha aggiunto la Corte Ue - che
l'amministrazione aggiudicatrice non può chiedere chiarimenti a
un offerente la cui offerta essa ritiene imprecisa o non
conforme alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri".
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