La sentenza dei giudici di Lussemburgo è relativa al caso di un passeggero olandese che aveva chiesto il rimborso di 600 euro, come previsto dal regolamento Ue sui diritti dei passeggeri, per la tardiva comunicazione della cancellazione di un volo di andata e ritorno da Amsterdam a Paramaribo, in Suriname, avvenuta 10 giorni prima della data di partenza. Il ritardo nel trasmettere l'informazione era però da attribuirsi all'agenzia di viaggio di riferimento per il passeggero.
La Corte ha dunque concluso che non è compromesso il diritto dei vettori di chiedere il risarcimento a "chiunque sia all'origine dell'inadempimento", inclusi gli operatori turistici.
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