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Corte Ue, banche informino su rischi mutui in valuta estera

A consumatore siano comunicate tutte le informazioni necessarie

Redazione ANSA BRUXELLES
(ANSA) - BRUXELLES, 20 SET - "Un istituto finanziario che concede un mutuo espresso in valuta estera deve fornire informazioni sufficienti a consentire" al consumatore "di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza". Lo stabilisce, con una sentenza, la Corte di giustizia Ue.

"Il professionista - stabiliscono i giudici - deve comunicare al consumatore interessato tutte le informazioni pertinenti che consentano a quest'ultimo di valutare le conseguenze economiche di una clausola, sui propri obblighi finanziari". La decisione si riferisce al caso di alcuni cittadini rumeni che nel 2007-2008 avevano sottoscritto con la Banca Romaneasca dei mutui in franchi svizzeri, ma come sempre, nel caso delle sentenze della Corte europea, è destinata a fare giurisprudenza.

Il tasso di cambio del franco svizzero era variato considerevolmente a danno dei mutuatari, che hanno adito i giudici rumeni per far dichiarare "abusiva e non vincolante, conformemente a quanto prevede una direttiva dell'Unione" la clausola, secondo cui "il credito deve essere rimborsato in franchi svizzeri senza tener conto dell'eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio". In particolare, i mutuatari affermano che, al momento della sottoscrizione dei contratti, "la banca aveva presentato il suo prodotto in modo distorto, mettendo in rilievo solo i benefici che ne avrebbero potuto trarre, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione". In tale contesto, la Corte d'appello di Oradea, Romania, interroga la Corte di giustizia sulla portata dell'obbligo delle banche di informare i clienti circa "il rischio di tasso di cambio connesso ai mutui espressi in valuta estera".

Con la sua sentenza, la Corte constata che la clausola contestata fa parte dell'oggetto principale del contratto di mutuo, cosicché il suo carattere abusivo può essere esaminato alla luce della direttiva soltanto nel caso in cui essa non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile.

Tale questione deve essere esaminata dal giudice rumeno alla luce dell'insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.(ANSA).

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