Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Banche:Avv.Corte Ue,obbligate a contributi fondo risoluzione

Banche:Avv.Corte Ue,obbligate a contributi fondo risoluzione

Anche se sono state oggetto di fusioni transfrontaliere

BRUXELLES, 26 giugno 2019, 11:18

Redazione ANSA

ANSACheck
L'obbligo delle banche di versare il contributo ordinario al Fondo di Risoluzione Nazionale resta invariato nonostante le fusioni transfrontaliere mediante incorporazione: lo ha stabilito l'avvocato generale della Corte Ue, Manuel Campos Sánchez-Bordona, nelle conclusioni di una causa che vede la banca tedesca State Street contro Bankitalia.

La State Street Bank International ha esercitato, fino al 5 luglio 2015, la sua attività in Italia per mezzo di una banca autonoma, State Street Bank. Dal 6 luglio 2015, in seguito all'incorporazione di quest'ultima, la State Street Bank International ha continuato ad esercitare la sua attività sul territorio italiano per mezzo di una succursale. E si è rifiutata di versare il contributo al Fondo di Risoluzione ritenendo che il suo nuovo status la esentasse.

L'avvocato ha invece concluso che il "cambiamento di status" non incide sugli obblighi contributivi ordinari della banca, ma semmai su quelli straordinari, che non sono prevedibili.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza

ANSA Corporate

Se è una notizia,
è un’ANSA.

Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.