Secondo l'Avvocato generale "vi sono vari fini di interesse pubblico e sociale che giustificano la limitazione dei giochi d'azzardo attraverso la concessione, anche esclusiva, della loro gestione: prevenire l'infiltrazione criminale nella gestione del gioco, convogliare i giochi d'azzardo in un circuito controllato soggetto a una minore competizione (e quindi promuovere una logica di governo responsabile del gioco), tutelare i consumatori, prevenire le frodi".
L'altra accusa delle due società è che i requisiti previsti per la partecipazione alla gara abbiano ristretto l'accessibilità ad un solo soggetto, ovvero il consorzio Lottoitalia Srl guidato da Lottomatica SpA, in violazione del diritto dell'Unione. Per l'avvocato il diritto dell'Ue "non osta alla stipulazione di una base d'asta elevata in rapporto alle altre condizioni previste nel bando di gara, purché tale elevata base d'asta non sia indicata in modo arbitrario ma sia giustificata da argomenti oggettivi. La valutazione sul punto spetterà, ancora una volta, al giudice nazionale".
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