(alluvione, siccità, gelo e
brina), che si caratterizzano per la bassa frequenza con cui si
verificano gli eventi, la vastità territoriale e le dimensioni
elevate dei danni prodotti; avversità di frequenza (eccesso di
neve, eccesso di pioggia, grandine e venti forti), che si
caratterizzano per l'alta frequenza con cui si verificano, la
concentrazione territoriale delle aree colpite e dei conseguenti
danni; avversità accessorie (colpo di sole, vento caldo e sbalzi
termici), che si caratterizzano per i danni ridotti che
provocano, ragion per cui vanno in abbinata con gli altri gruppi
di avversità, per il superamento della la soglia di danno del
30% per l'accesso al risarcimento". Gli agricoltori potranno
quindi scegliere di sottoscrive le seguenti tipologie di polizze
a copertura dei rischi con: tutte le avversità catastrofali,
tutte le avversità di frequenza e tutte le avversità accessorie;
tutte le avversità catastrofali, e almeno una tra quelle di
frequenza; tre avversità comprese tra quelle di frequenza e le
avversità accessorie; tutte le avversità catastrofali; polizze
sperimentali nei termini stabiliti dall'allegato 5 del Piano
assicurativo agricolo 2018; due avversità comprese tra quelle di
frequenza. Per favorire la sottoscrizione di polizze con
coperture dei rischi più estesi con il contenimento dei costi
assicurativi, per le polizze a copertura dei rischi sui vegetali
sono state eliminate le assicurazioni multirischio e le
pluririschio. "Grazie al lavoro svolto dal Ministero - dice
l'assessore Hausmann - le procedure assicurative per l'anno 2018
sono state semplificate, permettendo agli agricoltori un
contenimento dei costi e un aumento delle coperture di rischio.
E' importante assicurarsi, perché i produttori che non lo
faranno per le colture e le strutture aziendali riportate dal
piano contro i danni causati dalle avversità, quali alluvione,
siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia,
grandine, venti forti, colpo di sole e vento caldo e sbalzi
termici, nel caso in cui dovessero verificarsi danni superiori
ai limiti stabiliti, non potranno comunque richiedere
l'attivazione delle procedure di stato di calamità per la
conseguente applicazione degli interventi compensativi".
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